Art. 2 
 
                            Norme comuni 
 
  1. L'installazione, la messa in esercizio e la  manutenzione  delle
attrezzature di cui all'art. 1 devono avvenire  in  conformita'  alle
disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  29  giugno  1995,  e  successive   modifiche,   alle
disposizioni  legislative  e  regola-mentari  di  recepimento   delle
direttive  di  prodotto  dell'Unione  europea,  nonche'  secondo   le
indicazioni del costruttore. La conformita' ai  requisiti  essenziali
di sicurezza ivi previsti e' attestata dalla  marcatura  CE  e  dalla
dichiarazione CE di conformita'. 
  2.  Le  attrezzature  di  lavoro  realizzate  senza  osservare   le
disposizioni di cui al comma 1, e quelle  messe  a  disposizione  dei
lavoratori  antecedentemente  all'emanazione  delle  disposizioni  di
recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione  europea,  devono
essere conformi ai requisiti ge-nerali di sicurezza  stabiliti  dalle
pertinenti norme legislative e regolamentari dello Stato.