Art. 2 Norme comuni 1. L'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle attrezzature di cui all'art. 1 devono avvenire in conformita' alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, e successive modifiche, alle disposizioni legislative e regola-mentari di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, nonche' secondo le indicazioni del costruttore. La conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti e' attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformita'. 2. Le attrezzature di lavoro realizzate senza osservare le disposizioni di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, devono essere conformi ai requisiti ge-nerali di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme legislative e regolamentari dello Stato.