Art. 3 
 
                 Dichiarazione di messa in esercizio 
 
  1. La dichiarazione  di  messa  in  esercizio  dell'attrezzatura  o
dell'impianto, ove prescritta, e' effettuata, per conto del datore di
lavoro o dell'utilizzatore, dal produttore, venditore,  installatore,
noleggiatore o concedente in uso all'atto  della  materiale  consegna
dell'attrezzatura o dell'impianto stesso. 
  2.  Il  datore  di  lavoro  che  intende   mettere   in   esercizio
l'attrezzatura o l'impianto in un momento  successivo  deve  avvisare
l'utilizzatore,  il  produttore,  il  venditore,  l'installatore,  il
noleggiatore o il concedente in uso e  provvedere  direttamente  alla
dichiarazione   di   messa   in   esercizio    dell'attrezzatura    o
dell'impianto. 
  3. La dichiarazione di messa in esercizio deve essere inviata  alla
sede locale dell'INAIL al fine dell'attribuzione del relativo  numero
di matricola. 
  4.  In  occasione  della  prima  verifica  periodica,  il  soggetto
all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove
prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte
integrante della documentazione dell'attrezzatura o dell'impianto. 
  5. La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai commi 1 e  2  e
la scheda tecnica di identificazione di cui al comma 4 devono  essere
conformi agli standard stabiliti dalle  norme  sulla  costituzione  e
gestione  dei  relativi  registri  pubblici.  La  scheda  tecnica  di
identificazione deve in ogni caso riportare la  ragione  sociale  del
fabbricante e del proprietario, il luogo di installazione ove  questa
sia stabile, il tipo e il modello  dell'attrezzatura,  il  numero  di
fabbrica e l'anno di costruzione, la capacita' di lavoro, la  data  e
il numero di revisione delle istruzioni per l'uso, la certificazione,
la dichiarazione di conformita' CE e  la  dichiarazione  di  corretta
installazione, ove prevista, nonche' la  descrizione  sommaria  e  le
caratteristiche principali dell'attrezzatura o dell'impianto.