Art. 4 
 
                        Procedura di verifica 
 
  1. La procedura di verifica deve rispettare le norme  tecniche  UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 e, ove siano necessarie prove di laboratorio, le
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
  2. Durante la verifica periodica la persona che la esegue  provvede
a: 
    a) identificare l'attrezzatura di lavoro, l'impianto o  l'insieme
in base alla relativa documentazione, controllandone  la  rispondenza
ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso, rilevare  il  nome  del
costruttore,  il  tipo  e  numero  di  fabbrica  dell'apparecchio   o
impianto, l'anno di  costruzione,  l'eventuale  numero  di  matricola
assegnato per le  verifiche  periodiche,  e  prendere  visione  della
seguente documentazione: 
      1) dichiarazione CE di conformita'; 
      2) dichiarazione di corretta installazione, ove prescritta  per
legge; 
      3) tabelle/diagrammi di portata, di capacita', di  pressione  o
di velocita', ove previsti; 
      4) diagramma delle aree di lavoro, ove previsto; 
      5) istruzioni per l'uso; 
    b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro  o
dell'impianto sia tra quelle previste nelle istruzioni per l'uso  del
fabbricante; 
    c) verificare la regolare tenuta del registro di  controllo,  ove
previsto dalle disposizioni di recepimento delle direttive pertinenti
dell'Unione europea o, negli altri casi, delle registrazioni  di  cui
all'art. 71, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    d) controllare lo  stato  di  conservazione  dell'attrezzatura  o
dell'impianto; 
    e) effettuare le prove di stabilita', di corretta installazione e
di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro, dell'impianto  o  degli
insiemi, di efficienza dei dispositivi di sicurezza e  verificare  la
corretta sequenza dei cicli di lavoro; 
    f) verificare visivamente e  strumentalmente  l'integrita'  della
macchina, dell'attrezzatura o dell'impianto o  complesso  secondo  le
modalita'   stabilite   dalle   vigenti   disposizioni   legislative,
regolamentari o tecniche, ovvero prescritte dal fabbricante, anche  a
macchina o impianto smontato ovvero con visita interna, se prevista. 
  3. Tutti i documenti  relativi  all'attivita'  di  verifica  devono
essere conservati per un periodo di almeno dieci anni. Una copia  del
verbale di  verifica  e  i  seguenti  dati  devono  essere  riportati
nell'apposito registro informatizzato: regime di effettuazione  della
verifica in affidamento diretto da parte del datore di lavoro  oppure
in  affidamento  da  parte  dell'organo  di  vigilanza,  data   della
verifica, data della successiva verifica periodica, nome  del  datore
di lavoro, tipo di attrezzatura, di  impianto  o  insieme,  nome  del
costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola  e,  per  le
attrezzature,  impianti  od  insiemi  certificati  CE  da  parte   di
organismi notificati, il relativo numero di identificazione. 
  4.  Per  l'identificazione   dell'attrezzatura,   dell'impianto   o
dell'insieme di cui al comma 2, lettera a), e per  la  redazione  del
verbale di verifica deve essere utilizzata  la  modulistica  all'uopo
predisposta.