Art. 9 Impianti elettrici 1. Gli impianti elettrici, quali gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le installazioni elettriche antideflagranti, devono essere progettati, se prescritto, nonche' messi e tenuti in servizio secondo le regole di buona tecnica. Vanno utilizzati componenti conformi alle norme di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia. La conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti e' attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformita'. 2. L'installatore o il collaudatore incaricato mette in servizio l'impianto elettrico dopo averlo controllato e verificato. 3. La manutenzione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonche' in caso di usura e di modifiche. Le verifiche di sicurezza sono effettuate con la periodicita' prestabilita.