Art. 9 
 
                         Impianti elettrici 
 
  1. Gli impianti elettrici, quali gli impianti di messa a terra, gli
impianti  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche   e   le
installazioni elettriche antideflagranti, devono  essere  progettati,
se prescritto, nonche' messi e tenuti in servizio secondo  le  regole
di buona tecnica. Vanno utilizzati componenti conformi alle norme  di
recepimento  delle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia.  La
conformita' ai requisiti essenziali  di  sicurezza  ivi  previsti  e'
attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformita'. 
  2. L'installatore o il collaudatore incaricato  mette  in  servizio
l'impianto elettrico dopo averlo controllato e verificato. 
  3. La manutenzione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le
indicazioni dei costruttori dei componenti nonche' in caso di usura e
di modifiche. Le  verifiche  di  sicurezza  sono  effettuate  con  la
periodicita' prestabilita.