Art. 4 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa 1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 21 e' aggiunto il seguente: «Art. 21-bis. (Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali). - 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita' e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente. 2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.».