Art. 4 
 
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia  di
                     trasparenza amministrativa 
 
  1. Alla legge regionale  23  dicembre  2000,  n.  30  e  successive
modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 21 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 21-bis. (Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali).
- 1.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  pubblicita'  e  trasparenza
previsti dalla disciplina statale, al fine di  garantire  la  massima
trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese  a  carico
dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono
pubblicate nel sito istituzionale dell'ente. 
  2. I comuni predispongono nei  propri  siti  internet  una  sezione
dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni  dove  sono
inseriti gli ordini del giorno, i verbali  delle  commissioni  e  dei
consigli, l'orario di inizio  e  di  fine  delle  commissioni  e  dei
consigli.».