Art. 14 
Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale  sulle  politiche
  sociali  2007  e  modificazione  dell'art.  5  della  legge   sulla
  programmazione provinciale 1996 
  1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale  sulle  politiche  sociali
2007 e' inserito il seguente: 
  "Art. 8-bis (Piano provinciale  per  la  salute).  -  1.  Il  piano
provinciale per la salute e' lo  strumento  di  pianificazione  delle
politiche sociali e sanitarie provinciali, che hanno pari dignita', e
puo'  prevedere  anche  progetti  di  miglioramento   del   benessere
collettivo  che  coinvolgono  altri  settori  di   competenza   della
Provincia, secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il
piano definisce gli obiettivi  strategici  per  la  promozione  della
salute, gli indirizzi e  le  linee  d'intervento  da  perseguire  per
migliorare la salute e il benessere della popolazione e  per  ridurre
le   disuguaglianze,   sviluppando   sistemi   sociali   e   sanitari
sostenibili, integrati e coordinati, in coerenza con le strategie, di
riferimento nazionali  e  internazionali  e  con  gli  obiettivi  del
programma  di  sviluppo  provinciale,  tenuto  conto   del   contesto
epidemiologico e sociale del Trentino. 
  2. Il piano provinciale per la salute e' elaborato sulla  base  dei
dati e delle analisi relativi al contesto provinciale  e  ai  bisogni
sociali e sanitari della popolazione, desunti dai sistemi informativi
provinciali e dalle  analisi  dei  portatori  di  interesse  sociale,
economico, ambientale e sanitario. 
  3. Il piano provinciale per la salute garantisce pari dignita' agli
aspetti sociali  e  sanitari,  al  fine  della  promozione  piena  ed
effettiva della salute delle persone  sulla  base  del  principio  di
uguaglianza. 
  4. Per l'elaborazione della proposta di piano,  in  attuazione  dei
principi costituzionali di partecipazione  e  di  sussidiarieta',  la
Giunta provinciale, prima della redazione del testo  preliminare  del
piano,   realizza   una   fase   istruttoria   di   consultazione   e
partecipazione di durata non inferiore a un semestre. A tal fine sono
invitati a partecipare i soggetti attivi previsti dall'art. 3,  comma
3, e quelli indicati nel comma 5 del presente articolo. 
  5. La Provincia, anche sulla  base  delle  proposte  e  indicazioni
pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette: 
    a) al Consiglio delle autonomie locali; 
    b) alle comunita'; 
    c) al comitato per la programmazione sociale  previsto  dall'art.
11; 
    d) ai consigli per la salute; 
    e) al consiglio sanitario provinciale; 
    f) alla consulta provinciale per la salute; 
    g) all'Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
    h) alle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  a
livello provinciale; 
    i) alle organizzazioni rappresentative dei  soggetti  gestori  di
servizi   sanitari,   socio-sanitari   e   sociali,   e   a    quelle
rappresentative dei pazienti; 
    j) alla consulta provinciale delle politiche sociali; 
    k) all'Universita' degli studi di Trento. 
  6.  I  soggetti  individuati  dal   comma   5   possono   formulare
osservazioni e proposte di modifica o integrazione della proposta  di
piano entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. 
  7.  La  Giunta  provinciale   approva   la   proposta   di   piano,
eventualmente modificata sulla base  delle  osservazioni  e  proposte
formulate ai sensi del comma 6, previo  parere  del  Consiglio  delle
autonomie  locali  e  della  competente  commissione  permanente  del
Consiglio provinciale. I pareri sono resi entro sessanta giorni dalla
richiesta formulata dalla Giunta  provinciale.  Entro  trenta  giorni
dall'approvazione, il piano e' illustrato  al  Consiglio  provinciale
dall'assessore competente. 
  8. Il piano ha durata decennale ed e'  aggiornato,  se  necessario,
con il procedimento stabilito per la  sua  approvazione.  L'efficacia
del piano precedente e' prorogata  fino  all'approvazione  del  nuovo
piano. A seguito dell'approvazione il piano o  i  suoi  aggiornamenti
sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. 
  9. In attesa dell'approvazione del piano la Giunta provinciale puo'
adottare il programma sociale provinciale,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 9 e 10 della presente legge, e il programma  sanitario
e socio-sanitario provinciale, secondo quanto previsto  dall'art.  13
della legge provinciale 23 luglio  2010,  n.  16  (legge  provinciale
sulla tutela della salute 2010). 
  10.  La  Giunta  provinciale  individua  le  misure  per  garantire
l'effettiva trasversalita' degli interventi e il coordinamento  delle
azioni previste dal piano." 
  2. Dopo  la  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  5  della  legge
provinciale  8  luglio  1996,  n.  4  (legge   sulla   programmazione
provinciale 1996), e' inserita la seguente: 
  "b-bis) il piano provinciale  per  la  salute,  disciplinato  dalla
legge provinciale 27 luglio 2007,  n.  13  (legge  provinciale  sulle
politiche sociali 2007);".