Art. 14 Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e modificazione dell'art. 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Piano provinciale per la salute). - 1. Il piano provinciale per la salute e' lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali, che hanno pari dignita', e puo' prevedere anche progetti di miglioramento del benessere collettivo che coinvolgono altri settori di competenza della Provincia, secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il piano definisce gli obiettivi strategici per la promozione della salute, gli indirizzi e le linee d'intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le disuguaglianze, sviluppando sistemi sociali e sanitari sostenibili, integrati e coordinati, in coerenza con le strategie, di riferimento nazionali e internazionali e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, tenuto conto del contesto epidemiologico e sociale del Trentino. 2. Il piano provinciale per la salute e' elaborato sulla base dei dati e delle analisi relativi al contesto provinciale e ai bisogni sociali e sanitari della popolazione, desunti dai sistemi informativi provinciali e dalle analisi dei portatori di interesse sociale, economico, ambientale e sanitario. 3. Il piano provinciale per la salute garantisce pari dignita' agli aspetti sociali e sanitari, al fine della promozione piena ed effettiva della salute delle persone sulla base del principio di uguaglianza. 4. Per l'elaborazione della proposta di piano, in attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e di sussidiarieta', la Giunta provinciale, prima della redazione del testo preliminare del piano, realizza una fase istruttoria di consultazione e partecipazione di durata non inferiore a un semestre. A tal fine sono invitati a partecipare i soggetti attivi previsti dall'art. 3, comma 3, e quelli indicati nel comma 5 del presente articolo. 5. La Provincia, anche sulla base delle proposte e indicazioni pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette: a) al Consiglio delle autonomie locali; b) alle comunita'; c) al comitato per la programmazione sociale previsto dall'art. 11; d) ai consigli per la salute; e) al consiglio sanitario provinciale; f) alla consulta provinciale per la salute; g) all'Azienda provinciale per i servizi sanitari; h) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale; i) alle organizzazioni rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, e a quelle rappresentative dei pazienti; j) alla consulta provinciale delle politiche sociali; k) all'Universita' degli studi di Trento. 6. I soggetti individuati dal comma 5 possono formulare osservazioni e proposte di modifica o integrazione della proposta di piano entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. 7. La Giunta provinciale approva la proposta di piano, eventualmente modificata sulla base delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 6, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. I pareri sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalla Giunta provinciale. Entro trenta giorni dall'approvazione, il piano e' illustrato al Consiglio provinciale dall'assessore competente. 8. Il piano ha durata decennale ed e' aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del piano precedente e' prorogata fino all'approvazione del nuovo piano. A seguito dell'approvazione il piano o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. 9. In attesa dell'approvazione del piano la Giunta provinciale puo' adottare il programma sociale provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge, e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). 10. La Giunta provinciale individua le misure per garantire l'effettiva trasversalita' degli interventi e il coordinamento delle azioni previste dal piano." 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e' inserita la seguente: "b-bis) il piano provinciale per la salute, disciplinato dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);".