Art. 15 
 
          Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. L'art. 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 9 (Programmazione sociale). - 1. Il piano provinciale per  la
salute  costituisce  il  principale  quadro  di  riferimento  per  lo
sviluppo della programmazione sociale. 
  2. La programmazione sociale e' attuata in coerenza  con  il  piano
provinciale per la  salute  e  si  esplica  mediante  l'adozione  del
programma sociale  provinciale  e  dei  piani  sociali  di  comunita'
previsti dall'art. 12, in una dinamica d'interazione e  aggiornamento
reciproco.  A  tal  fine  i  piani  di  comunita'  sono  adottati  in
conformita' agli atti d'indirizzo  contenuti  nel  programma  sociale
provinciale, vincolanti ai sensi dell'art. 9, comma  2,  della  legge
provinciale n. 3 del  2006;  analogamente,  la  Provincia  approva  e
aggiorna  il  programma  sociale   provinciale   sulla   base   della
rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani
sociali di comunita'. 
  3. Gli enti locali  e  la  Provincia  elaborano  gli  strumenti  di
programmazione  previsti  dagli  articoli  10  e   12   mediante   il
coinvolgimento e il confronto  con  i  soggetti  attivi  del  sistema
provinciale delle politiche sociali previsti dall'art.  3,  comma  3.
Nel processo di programmazione gli enti  locali  e  la  Provincia  si
avvalgono,  rispettivamente,   dei   tavoli   territoriali   previsti
dall'art. 13 e del comitato per la programmazione sociale."