Art. 15 Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. L'art. 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Programmazione sociale). - 1. Il piano provinciale per la salute costituisce il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale. 2. La programmazione sociale e' attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute e si esplica mediante l'adozione del programma sociale provinciale e dei piani sociali di comunita' previsti dall'art. 12, in una dinamica d'interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunita' sono adottati in conformita' agli atti d'indirizzo contenuti nel programma sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva e aggiorna il programma sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani sociali di comunita'. 3. Gli enti locali e la Provincia elaborano gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 10 e 12 mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali previsti dall'art. 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali previsti dall'art. 13 e del comitato per la programmazione sociale."