Art. 16 Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. L'art. 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Programma sociale provinciale). - 1. Il programma sociale provinciale: a) indica i fabbisogni sociali e le priorita' degli interventi di politica sociale; b) definisce le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, e in particolare individua: 1) i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7; 2) gli interventi assicurati alla generalita' dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'art. 6, comma 1; 3) gli indirizzi per l.a formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi previsti dal capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari; 4) gli indirizzi per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nella loro erogazione, nonche' agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell'economia solidale; 5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati; 6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV facendo ricorso a strumenti che consentono di misurare il risultato rispetto al miglioramento atteso della qualita' della vita delle persone destinatarie degli interventi e delle attivita' previste da questa legge; c) individua le attivita' e gli interventi di diretta competenza della Provincia, le risorse disponibili, i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 3, comma 2, di competenza provinciale, demandando a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale la definizione di criteri e modalita' per la loro attuazione. 2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale. 3. Ferme restando le intese con il Consiglio delle autonomie locali nei casi previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il programma sociale provinciale e' approvato dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ha durata pari a quella della legislatura provinciale e rimane in vigore fino all'approvazione del programma successivo; e' aggiornato, se necessario, con la procedura prevista per la sua approvazione, anche a richiesta del Consiglio delle autonomie locali. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. 4. La Giunta provinciale stabilisce le modalita' per la redazione della proposta di programma sociale provinciale. 5. Il programma puo' essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici argomenti omogenei."