Art. 16 
 
          Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. L'art. 10 della legge provinciale sulle politiche  sociali  2007
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Programma sociale provinciale). - 1. Il programma sociale
provinciale: 
    a) indica i fabbisogni sociali e le priorita' degli interventi di
politica sociale; 
    b) definisce le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio
delle  funzioni  da  parte  degli  enti  locali,  e  in   particolare
individua: 
      1) i livelli essenziali delle prestazioni, ai  sensi  dell'art.
7; 
      2) gli interventi assicurati alla  generalita'  dei  residenti,
ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'art. 6, comma 1; 
      3) gli indirizzi  per  l.a  formazione,  l'aggiornamento  e  la
riqualificazione  degli  operatori  impegnati  nell'erogazione  degli
interventi previsti dal capo V,  compreso  il  personale  addetto  ai
servizi socio-sanitari; 
      4) gli indirizzi per la formazione da proporre  ai  destinatari
delle prestazioni, ai  volontari,  ai  familiari  e  agli  assistenti
familiari  coinvolti  nella  loro  erogazione,  nonche'  agli   altri
soggetti che comunque  partecipano  alla  costruzione  del  distretto
dell'economia solidale; 
      5)  gli  indirizzi  e  i  vincoli  generali  per  le  politiche
tariffarie,  compresi  quelli  relativi  alla  determinazione   della
compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi  erogati
dai soggetti accreditati; 
      6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV facendo
ricorso a strumenti che consentono di misurare il risultato  rispetto
al miglioramento atteso  della  qualita'  della  vita  delle  persone
destinatarie degli interventi e delle attivita'  previste  da  questa
legge; 
    c) individua le attivita' e gli interventi di diretta  competenza
della Provincia, le risorse disponibili, i  casi  di  adozione  degli
accordi  di  collaborazione  previsti  dall'art.  3,  comma   2,   di
competenza provinciale, demandando a  ulteriori  deliberazioni  della
Giunta provinciale la definizione di criteri e modalita' per la  loro
attuazione. 
  2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e
la  reciproca  integrazione  degli  strumenti  di  programmazione  in
materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare  del
lavoro e abitative, per la parte di esse che  concerne  interventi  a
forte connotazione sociale. 
  3. Ferme restando le intese con il Consiglio delle autonomie locali
nei casi previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il programma
sociale provinciale e' approvato dalla Giunta provinciale sulla  base
della proposta formulata dal comitato per la programmazione  sociale,
previo parere della competente commissione permanente  del  Consiglio
provinciale; ha durata pari a quella della legislatura provinciale  e
rimane in vigore fino all'approvazione del programma  successivo;  e'
aggiornato, se necessario, con  la  procedura  prevista  per  la  sua
approvazione, anche a richiesta del Consiglio delle autonomie locali.
A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti  sono
pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. 
  4. La Giunta provinciale stabilisce le modalita' per  la  redazione
della proposta di programma sociale provinciale. 
  5. Il programma puo'  essere  approvato  unitariamente  oppure  per
stralci su specifici argomenti omogenei."