Art. 17 
 
          Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. L'art. 11 della legge provinciale sulle politiche  sociali  2007
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 11 (Comitato per la programmazione  sociale).  -  1.  Per  lo
svolgimento delle attivita' di programmazione e d'indirizzo la Giunta
provinciale si avvale del comitato  per  la  programmazione  sociale,
quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale. 
  2. In particolare, spetta al comitato: 
    a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e  della  loro
evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e
sulle cause della loro insorgenza; 
    b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 13  della
legge provinciale sulla tutela della salute 2010; 
    c) formulare la proposta del programma sociale provinciale  entro
un congruo termine indicato  dalla  Giunta  provinciale,  decorso  il
quale la Giunta provvede autonomamente; 
    d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per  la
definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalita'
stabiliti dalla Giunta provinciale d'accordo con il  Consiglio  delle
autonomie locali. 
  3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2  sulla  base
della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunita'
e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal  capo  IV,
raccordandosi con il nucleo di  valutazione  previsto  dall'art.  25,
comma 1. 
  4. Il comitato per la  programmazione  sociale  e'  nominato  dalla
Giunta  provinciale,  ha  durata  corrispondente   alla   legislatura
provinciale ed e' composto da: 
    a) l'assessore provinciale competente  in  materia  di  politiche
sociali, in qualita' di presidente; 
    b) il dirigente generale della struttura  provinciale  competente
in materia di politiche sociali; 
    c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia
di politiche sociali; 
    d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia
di programmazione sanitaria; 
    e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali; 
    f) cinque rappresentanti del terzo settore, di cui: 
      1) due designati dalle organizzazioni di secondo livello aventi
sede  in  provincia  di  Trento  che  associano  enti  autorizzati  e
accreditati ai sensi di questa legge; 
      2) due designati dalla  consulta  provinciale  delle  politiche
sociali; 
      3) uno designato dalle organizzazioni di volontariato; 
    g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale; 
    h)  due   esperti   esterniin   materia   di   pianificazione   e
programmazione; 
    i) un esperto  in  materia  di  pianificazione  e  programmazione
designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali. 
  5. La Giunta provinciale stabilisce le modalita'  di  funzionamento
del comitato e la sua eventuale articolazione in  sottocomitati,  dei
quali puo' individuare ulteriori componenti,  in  numero  complessivo
comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4,
lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da
delegati. In caso di parita' nelle  votazioni  prevale  il  voto  del
presidente del comitato. 
  6. Ai componenti del comitato previsti dal  comma  4,  lettera  h),
spetta un compenso determinato dall'atto di nomina  entro  il  limite
massimo previsto dall'art. 50, quinto comma, della legge  provinciale
29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del  personale
della Provincia  autonoma  di  Trento).  Agli  altri  componenti  del
comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese."