Art. 17 Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. L'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Comitato per la programmazione sociale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' di programmazione e d'indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale. 2. In particolare, spetta al comitato: a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza; b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010; c) formulare la proposta del programma sociale provinciale entro un congruo termine indicato dalla Giunta provinciale, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente; d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale d'accordo con il Consiglio delle autonomie locali. 3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunita' e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal capo IV, raccordandosi con il nucleo di valutazione previsto dall'art. 25, comma 1. 4. Il comitato per la programmazione sociale e' nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura provinciale ed e' composto da: a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualita' di presidente; b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali; c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali; d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria; e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali; f) cinque rappresentanti del terzo settore, di cui: 1) due designati dalle organizzazioni di secondo livello aventi sede in provincia di Trento che associano enti autorizzati e accreditati ai sensi di questa legge; 2) due designati dalla consulta provinciale delle politiche sociali; 3) uno designato dalle organizzazioni di volontariato; g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale; h) due esperti esterniin materia di pianificazione e programmazione; i) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali. 5. La Giunta provinciale stabilisce le modalita' di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali puo' individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da delegati. In caso di parita' nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato. 6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'art. 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese."