Art. 18 
 
        Inserimento dell'art. 11-bis nella legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale sulle  politiche  sociali
2007 e' inserito il seguente: 
  "Art. 11-bis (Consulta provinciale delle politiche sociali).  -  1.
E' istituita la consulta provinciale delle  politiche  sociali  quale
luogo di confronto  delle  organizzazioni  e  delle  professioni  che
operano in  ambito  socio-assistenziale  con  funzioni  consultive  e
propositive in ordine all'attuazione di questa  legge  attraverso  la
formulazione di proposte e iniziative atte a favorire l'interesse, la
ricerca e il confronto sui programmi di intervento anche  per  quanto
attiene l'integrazione socio-sanitaria. 
  2.  La  Giunta  provinciale   disciplina   con   deliberazione   la
composizione, il funzionamento, l'organizzazione e  i  compiti  della
consulta. 
  3. Ai  componenti  della  consulta  non  spetta  alcun  compenso  o
rimborso spese."