Art. 18 Inserimento dell'art. 11-bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Dopo l'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: "Art. 11-bis (Consulta provinciale delle politiche sociali). - 1. E' istituita la consulta provinciale delle politiche sociali quale luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale con funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione di questa legge attraverso la formulazione di proposte e iniziative atte a favorire l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento anche per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria. 2. La Giunta provinciale disciplina con deliberazione la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e i compiti della consulta. 3. Ai componenti della consulta non spetta alcun compenso o rimborso spese."