Art. 19 
 
         Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche
sociali  2007  le  parole:  "del  piano  sociale  provinciale"   sono
sostituite dalle seguenti: "del programma sociale provinciale". 
  2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sulle  politiche
sociali 2007 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il piano individua: 
    a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio; 
    b)  l'analisi  dello  stato  dei  servizi  e   degli   interventi
esistenti; 
    c) le priorita' d'intervento; 
    d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni  aggiuntive
rispetto  a  quelle  essenziali  specificate  dal  programma  sociale
provinciale; 
    e)  le  forme  e  gli  strumenti  comunicativi  per  favorire  la
conoscenza  dei  servizi  disponibili   e   delle   opportunita'   di
partecipazione  attiva  dei  cittadini  al  sistema  delle  politiche
sociali; 
    f) i casi di adozione degli accordi  di  collaborazione  previsti
dall'art. 3, comma 2, di competenza della comunita'."