Art. 19 Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del programma sociale provinciale". 2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente: "3. Il piano individua: a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio; b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti; c) le priorita' d'intervento; d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal programma sociale provinciale; e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunita' di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali; f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 3, comma 2, di competenza della comunita'."