Art. 22 
 
         Modificazione dell'art. 27 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale sulle  politiche
sociali  2007  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Ai   fini   della
valutazione dell'attivita' svolta dai soggetti  erogatori,  gli  enti
locali e la Provincia, sentiti i rispettivi  nuclei  di  valutazione,
adottano linee guida in coerenza  con  gli  indirizzi  contenuti  nel
programma sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione  ai
soggetti valutati."