Art. 22 Modificazione dell'art. 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini della valutazione dell'attivita' svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati."