Art. 27 Modificazioni dell'art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Nel comma 1 dell'art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale," sono soppresse. 2. Dopo il comma 1 dell'art. 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: "1-bis. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale."