Art. 27 
 
         Modificazioni dell'art. 51 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 51 della legge provinciale sulle politiche
sociali 2007 le  parole:  "di  valutare  i  risultati  raggiunti,  in
rapporto agli obiettivi individuati nel piano  sociale  provinciale,"
sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 1  dell'art.  51  della  legge  provinciale  sulle
politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. In occasione della presentazione della  relazione  prevista
dal  comma  1,  la  Giunta  provinciale  illustra   alla   competente
commissione  permanente  del  Consiglio  provinciale  lo   stato   di
attuazione del piano provinciale per la salute. Su  iniziativa  della
commissione, la Giunta illustra  lo  stato  di  attuazione  anche  al
Consiglio provinciale."