Art. 28 
 
         Modificazioni dell'art. 53 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Il comma 9 dell'art. 53 della legge provinciale sulle  politiche
sociali 2007 e' sostituito dal seguente: 
  "9. Per la formazione del primo piano provinciale  per  la  salute,
sono considerate valide, anche ai fini del computo del periodo di sei
mesi previsto dall'art. 8-bis, comma 2, le consultazioni previste dal
medesimo articolo, gia' svolte alla data  di  entrata  in  vigore  di
questo  comma  e  si  prescinde  dal  coinvolgimento  della  consulta
provinciale delle politiche sociali, se non costituita alla data  del
30 giugno 2015." 
  2. Dopo il comma 9  dell'art.  53  della  legge  provinciale  sulle
politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: 
  "9-bis. Entro tre mesi dalla data  di  istituzione  della  consulta
provinciale delle politiche sociali, la composizione del comitato per
la programmazione sociale, gia' nominato  alla  data  di  entrata  in
vigore di questo comma, e' integrata dai rappresentanti  nominati  ai
sensi dell'art. 11, comma 4, lettera f), numero 2)." 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 2 aprile 2015 
 
                                ROSSI