Art. 28 Modificazioni dell'art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Il comma 9 dell'art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente: "9. Per la formazione del primo piano provinciale per la salute, sono considerate valide, anche ai fini del computo del periodo di sei mesi previsto dall'art. 8-bis, comma 2, le consultazioni previste dal medesimo articolo, gia' svolte alla data di entrata in vigore di questo comma e si prescinde dal coinvolgimento della consulta provinciale delle politiche sociali, se non costituita alla data del 30 giugno 2015." 2. Dopo il comma 9 dell'art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' inserito il seguente: "9-bis. Entro tre mesi dalla data di istituzione della consulta provinciale delle politiche sociali, la composizione del comitato per la programmazione sociale, gia' nominato alla data di entrata in vigore di questo comma, e' integrata dai rappresentanti nominati ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera f), numero 2)." La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 2 aprile 2015 ROSSI