Art. 4 
 
          Sostituzione dell'art. 13 della legge provinciale 
                   sulla tutela della salute 2010 
 
  1. L'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13 (Programma sanitario e socio-sanitario provinciale). -  1.
In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee  di
sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, la  Giunta
provinciale  adotta  il   programma   sanitario   e   socio-sanitario
provinciale. 
  2. Il programma definisce, in particolare, i seguenti aspetti: 
    a) le modalita' organizzative per garantire l'effettiva fruizione
dei livelli essenziali di assistenza; 
    b)  la  definizione  dei  livelli  aggiuntivi  da  garantire  nel
territorio  provinciale,  tenuto  conto  delle  risorse   finanziarie
disponibili; 
    c)  i  requisiti  organizzativi  e  strutturali  dell'offerta  di
assistenza sanitaria e socio-sanitaria provinciale; 
    d) i progetti strategici per lo sviluppo del  servizio  sanitario
provinciale, compresi gli indirizzi per la  ricerca  e  l'innovazione
tecnologica; 
    e) le aree di sostegno,  promozione,  tutela  e  assistenza  dove
favorire l'integrazione dell'offerta  provinciale  con  quella  delle
regioni confinanti; 
    f)  gli  strumenti  di   valutazione   del   servizio   sanitario
provinciale, inclusi gli indicatori  di  qualita'  e  gli  indici  di
soddisfazione degli utenti; 
    g) i contenuti delle politiche tariffarie. 
  3. Il progetto di programma e' adottato dalla Giunta provinciale  e
trasmesso  al  consiglio   sanitario   provinciale,   alla   consulta
provinciale per la salute, ai consigli per la salute, al comitato per
la  programmazione  sociale  previsto  dall'art.   11   della   legge
provinciale sulle politiche sociali 2007, all'Azienda provinciale per
i  servizi  sanitari,  alle  organizzazioni  sindacali   maggiormente
rappresentative   a   livello   provinciale,   alle    organizzazioni
provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari,
socio-sanitari e sociali. Le proposte di modifica o  di  integrazione
del progetto di programma sono inviate alla Giunta provinciale  entro
sessanta giorni dal ricevimento del progetto. 
  4.  La  Giunta  provinciale  approva  il  programma,  eventualmente
modificato sulla base delle proposte formulate ai sensi del comma  3,
previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente
commissione permanente del Consiglio provinciale. 
  5.  Il  programma  ha  durata  pari  a  quella  della   legislatura
provinciale ed e' aggiornato,  se  necessario,  con  il  procedimento
stabilito  per  la  sua  approvazione.  L'efficacia   del   programma
precedente e' prorogata fino all'approvazione del nuovo programma.  A
seguito dell'approvazione il programma o i  suoi  aggiornamenti  sono
pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. 
  6. Il programma puo'  essere  approvato  unitariamente  oppure,  se
necessario, per  stralci  su  specifici  argomenti  omogenei.  Se  lo
stralcio  riguarda  la  riorganizzazione  complessiva  di  un  intero
settore di intervento si applica la procedura prevista dai commi 3  e
4.".