Art. 4 Sostituzione dell'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 1. L'art. 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Programma sanitario e socio-sanitario provinciale). - 1. In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, la Giunta provinciale adotta il programma sanitario e socio-sanitario provinciale. 2. Il programma definisce, in particolare, i seguenti aspetti: a) le modalita' organizzative per garantire l'effettiva fruizione dei livelli essenziali di assistenza; b) la definizione dei livelli aggiuntivi da garantire nel territorio provinciale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili; c) i requisiti organizzativi e strutturali dell'offerta di assistenza sanitaria e socio-sanitaria provinciale; d) i progetti strategici per lo sviluppo del servizio sanitario provinciale, compresi gli indirizzi per la ricerca e l'innovazione tecnologica; e) le aree di sostegno, promozione, tutela e assistenza dove favorire l'integrazione dell'offerta provinciale con quella delle regioni confinanti; f) gli strumenti di valutazione del servizio sanitario provinciale, inclusi gli indicatori di qualita' e gli indici di soddisfazione degli utenti; g) i contenuti delle politiche tariffarie. 3. Il progetto di programma e' adottato dalla Giunta provinciale e trasmesso al consiglio sanitario provinciale, alla consulta provinciale per la salute, ai consigli per la salute, al comitato per la programmazione sociale previsto dall'art. 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Le proposte di modifica o di integrazione del progetto di programma sono inviate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto. 4. La Giunta provinciale approva il programma, eventualmente modificato sulla base delle proposte formulate ai sensi del comma 3, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 5. Il programma ha durata pari a quella della legislatura provinciale ed e' aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del programma precedente e' prorogata fino all'approvazione del nuovo programma. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia. 6. Il programma puo' essere approvato unitariamente oppure, se necessario, per stralci su specifici argomenti omogenei. Se lo stralcio riguarda la riorganizzazione complessiva di un intero settore di intervento si applica la procedura prevista dai commi 3 e 4.".