Art. 6 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente
legge, fino al riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono  individuate  quali  autorita'
competenti i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e  le
province, per la restante parte del territorio.