Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione
  12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89.
  Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione
  di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia
  di promozione turistica.). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
         Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.reg. 381/2006 
 
    1. L'art. 2 del d.p.reg 381/2006, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2 (Beneficiari). - 1. Possono beneficiare dei finanziamenti
di cui al presente regolamento i  soggetti  pubblici  e  privati,  le
associazioni,   i   comitati,   le   fondazioni,   i   consorzi,   le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le  imprese
anche costituite in rete di imprese di cui all'art. 3, commi da 4-ter
a 4-quinquies del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5  (Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero-caseario), convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
    2. Qualora i beneficiari  siano  imprese,  i  finanziamenti  sono
concessi secondo la regola "de minimis", di cui al  Regolamento  (CE)
18  dicembre  2013,  n.  1407/2013  (Regolamento  della   Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea   agli   aiuti   "de   minimis"),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  serie  L  n.
352 del 24 dicembre 2013.». 
 
                               Art. 2. 
 
         Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.reg. 381/2006 
 
    1. L'art. 4 del d.p.reg 381/2006, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Cumulabilita' dei finanziamenti). - 1.  I  finanziamenti
concessi ai sensi del presente regolamento  possono  essere  cumulati
con aiuti "de minimis" concessi a  norma  di  altri  regolamenti  "de
minimis" ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE)
1407/2013.» 
 
                               Art. 3. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani