Art. 3 
 
      Iniziative progettuali relative alle attivita' culturali 
 
  1. In via eccezionale,  in  considerazione  dell'anomalo  lasso  di
tempo intercorso in alcuni casi fra invio dell'istanza per  mezzo  di
posta elettronica certificata e la ricezione della  stessa  da  parte
dell'Amministrazione  e   alla   luce   del   principio   del   favor
partecipationis,  le  istanze  relative  agli  avvisi  pubblici   per
incentivi per iniziative progettuali riferite ad attivita'  culturali
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 2  aprile
2015 sono considerate ammissibili qualora inviate  entro  il  termine
perentorio delle ore 12,00 del  5  maggio  2015  anche  se  pervenute
all'Amministrazione regionale dopo tale termine. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Trieste, 10 luglio 2015 
 
                            SERRACCHIANI 
 
  (Omissis).