Art. 3 Iniziative progettuali relative alle attivita' culturali 1. In via eccezionale, in considerazione dell'anomalo lasso di tempo intercorso in alcuni casi fra invio dell'istanza per mezzo di posta elettronica certificata e la ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione e alla luce del principio del favor partecipationis, le istanze relative agli avvisi pubblici per incentivi per iniziative progettuali riferite ad attivita' culturali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 2 aprile 2015 sono considerate ammissibili qualora inviate entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 5 maggio 2015 anche se pervenute all'Amministrazione regionale dopo tale termine. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 10 luglio 2015 SERRACCHIANI (Omissis).