Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20. (Omissis). Art. 1. Contenuti, finalita' e interventi finanziabili 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, ubicati nel territorio regionale, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni). Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le parrocchie e altri enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, con le quali sono state stipulate intese approvate con legge, nonche' enti pubblici e privati proprietari o titolari di altro diritto che costituisca titolo ad eseguire gli interventi sugli edifici di cui all'articolo 1. Art. 3. Presentazione delle domande 1. Le domande, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate all'Amministrazione regionale esclusivamente per il tramite delle competenti Autorita' religiose. 2. Le competenti Autorita' religiose, a seguito di apposita valutazione delle richieste ad esse pervenute da parte degli enti interessati inoltrano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro il 31 marzo di ogni anno, e per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 ritenute prioritarie, in applicazione dei criteri previsti nel presente regolamento. 3. Le domande che dovessero pervenire direttamente all'Amministrazione regionale da parte dei singoli enti verranno trasmesse dal Servizio edilizia alle competenti Autorita' religiose ai fini della loro valutazione per l'eventuale successivo inoltro ai sensi del comma 2. Art. 4. Criteri di valutazione 1. Le richieste ricevute dalle competenti Autorita' religiose verranno da queste valutate secondo i seguenti criteri e priorita' in ordine decrescente: a) esigenze delle comunita' insediate in zone di recente urbanizzazione, come previsto dall'articolo 7-ter, comma 1, della legge regionale 20/1983; b) necessita' e urgenza dell'intervento per la tutela della pubblica incolumita' o per la salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo; c) necessita' dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche; d) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente per territorio; la qualita' di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della medesima Soprintendenza ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' della competente Autorita' religiosa; e) interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa finalizzata al contenimento dei consumi energetici o all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia; f) interventi finalizzati all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi; g) valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene oggetto dell'intervento proposto. 2. In caso di presenza di un identico numero di priorita' di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorita'. 3. In caso di parita' delle priorita' attribuite sia per grado che per numero, le competenti Autorita' religiose indicano, motivando la scelta, gli interventi ritenuti prioritari. Art. 5. Ripartizione delle risorse, spesa ammissibile e ammontare del contributo 1. Nell'ambito del procedimento di valutazione delle richieste, le Autorita' religiose dovranno tener conto, oltre che dei previsti stanziamenti del bilancio regionale, delle seguenti percentuali di ripartizione delle risorse tra gli interventi che rientrino nella loro rispettiva competenza, derivanti dalla valutazione comparata dei dati relativi al numero delle Parrocchie e del numero di abitanti, il cui risultato ha restituito le percentuali indicate, gia' condivise da tutte le Autorita' religiose nell'ambito del collegio di valutazione previsto dal precedente regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 0161/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20): a) arcidiocesi di Udine 46%; b) diocesi di Concordia-Pordenone e di Vittorio Veneto 26%; c) diocesi di Trieste 13%; d) arcidiocesi di Gorizia 12%; e) altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano 3%. 2. Nel caso in cui le percentuali di cui al comma 1 non dovessero piu' essere adeguate alle mutate situazioni degli ambiti di competenza delle rispettive Autorita' religiose, le stesse potranno essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle medesime Autorita' religiose. 3. La ripartizione delle risorse disponibili e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale con la quale e' approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorita', con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima sulla base del quadro economico allegato alla domanda e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. 4. La percentuale dei contributi "una tantum" rispetto alla spesa ammissibile e' determinata dalla Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto delle risorse finanziarie disponibili. 5. Qualora l'esiguita' delle risorse disponibili non consenta la copertura finanziaria integrale della spesa prevista per l'intervento oggetto della domanda di contributo, il beneficiario e' autorizzato a ridefinire l'intervento stesso, con la previsione anche di un singolo lotto, purche' funzionale. Art. 6. Concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi e rendicontazione della spesa 1. La concessione dei contributi e' disposta, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, dal Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), qualora i beneficiari siano enti privati, e ai sensi degli articoli 56 e 57 della medesima legge regionale 14/2002, qualora i beneficiari siano enti pubblici. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalita' di rendicontazione della spesa ai sensi del Titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 7. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'Amministrazione regionale puo' disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi. Art. 8. Abrogazioni 1. Sono abrogati il Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 0161/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20), il decreto del Presidente della Regione febbraio 2003, n. 37 (Approvazione modifica al regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, art. 7-ter) e il decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2004, n. 0272/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53). Art. 9. Rinvii 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge regionale 14/2002 e alle disposizioni che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato. 2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani