Allegato 
 
Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  dei
  contributi  per  complessi  seminariali  diocesani,   istituti   di
  istruzione religiosa, opere  di  culto  e  di  ministero  religioso
  previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n.
  20. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
           Contenuti, finalita' e interventi finanziabili 
 
    1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalita' ai
quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per  la  concessione
dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento
e la straordinaria manutenzione dei complessi seminariali  diocesani,
di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero
religioso, ubicati nel territorio regionale, compresi gli uffici e le
abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, ai  sensi
dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20  (Norme
procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi  annui
costanti alle Amministrazioni provinciali per l'  espletamento  delle
funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto  1966,  n.
23 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento le parrocchie e altri enti ecclesiastici cattolici  o  di
altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, con le
quali sono state stipulate intese approvate con legge,  nonche'  enti
pubblici e privati  proprietari  o  titolari  di  altro  diritto  che
costituisca titolo ad eseguire gli interventi sugli  edifici  di  cui
all'articolo 1. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Le domande, in regola con la normativa vigente in  materia  di
imposta di bollo, corredate di una relazione illustrativa dei  lavori
da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa,
devono essere presentate all'Amministrazione regionale esclusivamente
per il tramite delle competenti Autorita' religiose. 
    2. Le competenti  Autorita'  religiose,  a  seguito  di  apposita
valutazione delle richieste ad esse pervenute  da  parte  degli  enti
interessati  inoltrano  alla   Direzione   centrale   infrastrutture,
mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici,  edilizia  -
Servizio edilizia, entro il 31 marzo di ogni anno,  e  per  il  2015,
entro quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  le  domande  di  concessione  dei  contributi  di   cui
all'articolo 1 ritenute  prioritarie,  in  applicazione  dei  criteri
previsti nel presente regolamento. 
    3.   Le   domande   che    dovessero    pervenire    direttamente
all'Amministrazione regionale da  parte  dei  singoli  enti  verranno
trasmesse dal Servizio edilizia alle competenti  Autorita'  religiose
ai fini della loro valutazione per l'eventuale successivo inoltro  ai
sensi del comma 2. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
    1. Le richieste ricevute  dalle  competenti  Autorita'  religiose
verranno da queste valutate secondo i seguenti criteri e priorita' in
ordine decrescente: 
      a) esigenze  delle  comunita'  insediate  in  zone  di  recente
urbanizzazione, come previsto dall'articolo  7-ter,  comma  1,  della
legge regionale 20/1983; 
      b) necessita' e urgenza dell'intervento  per  la  tutela  della
pubblica  incolumita'  o  per  la  salvaguardia  del   bene   oggetto
dell'intervento medesimo; 
      c) necessita' dell'intervento dovuta all'esigenza  di  adeguare
gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di  superamento
delle barriere architettoniche; 
      d)  esigenze  di   salvaguardia   del   pregio   artistico   ed
architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza  Archeologica
e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente
per territorio; la qualita' di bene protetto deve essere attestata da
una  dichiarazione  della  medesima  Soprintendenza  ovvero  da   una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  della  competente
Autorita' religiosa; 
      e) interventi diretti ad  adeguare  l'edificio  alla  normativa
finalizzata al contenimento dei consumi energetici o all'utilizzo  di
fonti rinnovabili di energia; 
      f) interventi finalizzati all'eliminazione di materiali  nocivi
o pericolosi; 
      g) valore culturale, sociale, storico ed  ambientale  del  bene
oggetto dell'intervento proposto. 
    2. In caso di presenza di un identico numero di priorita' di pari
grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorita'. 
    3. In caso di parita' delle priorita' attribuite  sia  per  grado
che per numero, le competenti Autorita' religiose indicano, motivando
la scelta, gli interventi ritenuti prioritari. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                  Ripartizione delle risorse, spesa 
               ammissibile e ammontare del contributo 
 
    1. Nell'ambito del procedimento di valutazione  delle  richieste,
le Autorita' religiose dovranno tener conto, oltre che  dei  previsti
stanziamenti del bilancio regionale, delle  seguenti  percentuali  di
ripartizione delle risorse tra gli  interventi  che  rientrino  nella
loro rispettiva competenza, derivanti dalla valutazione comparata dei
dati relativi al numero delle Parrocchie e del numero di abitanti, il
cui risultato ha restituito le percentuali indicate,  gia'  condivise
da  tutte  le  Autorita'  religiose  nell'ambito  del   collegio   di
valutazione previsto dal precedente regolamento approvato con decreto
del  Presidente  della  Regione  31  maggio   2002,   n.   0161/Pres.
(Regolamento recante criteri  e  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi per istituti di istruzione  religiosa  e  opere  di  culto
previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo  1983,  n.
20): 
      a) arcidiocesi di Udine 46%; 
      b) diocesi di Concordia-Pordenone e di Vittorio Veneto 26%; 
      c) diocesi di Trieste 13%; 
      d) arcidiocesi di Gorizia 12%; 
      e)  altre  confessioni  religiose  riconosciute   dallo   Stato
italiano 3%. 
    2. Nel caso in cui le percentuali di cui al comma 1 non dovessero
piu'  essere  adeguate  alle  mutate  situazioni  degli   ambiti   di
competenza delle rispettive Autorita' religiose, le  stesse  potranno
essere modificate con deliberazione della  Giunta  regionale,  previo
parere delle medesime Autorita' religiose. 
    3. La ripartizione delle risorse disponibili  e'  effettuata  con
deliberazione della Giunta regionale con la  quale  e'  approvata  la
graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorita', con
l'indicazione della spesa ammissibile in via di  massima  sulla  base
del quadro economico  allegato  alla  domanda  e  dell'ammontare  del
contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. 
    4. La percentuale dei contributi "una tantum" rispetto alla spesa
ammissibile  e'  determinata  dalla  Giunta  regionale,  in  sede  di
approvazione del riparto delle risorse finanziarie disponibili. 
    5. Qualora l'esiguita' delle risorse disponibili non consenta  la
copertura finanziaria integrale della spesa prevista per l'intervento
oggetto della domanda di contributo, il beneficiario e' autorizzato a
ridefinire l'intervento stesso, con la previsione anche di un singolo
lotto, purche' funzionale. 
 
                               Art. 6. 
 
 
               Concessione, liquidazione ed erogazione 
            dei contributi e rendicontazione della spesa 
 
    1. La concessione dei contributi e' disposta,  entro  centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
dal  Servizio  edilizia  della  Direzione  centrale   infrastrutture,
mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, ai
sensi degli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), qualora  i  beneficiari
siano enti privati, e ai sensi degli articoli 56 e 57 della  medesima
legge regionale 14/2002, qualora i beneficiari siano  enti  pubblici.
Con il provvedimento di  concessione  sono  stabiliti  i  termini  di
inizio e ultimazione dei lavori e  le  modalita'  di  rendicontazione
della spesa ai sensi del Titolo II, capo III, della  legge  regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 44 della  legge  regionale  7/2000,  in
qualsiasi momento l'Amministrazione regionale puo' disporre ispezioni
e controlli, in relazione  ai  contributi  concessi,  allo  scopo  di
verificare  l'attuazione  degli  interventi,  la  veridicita'   delle
dichiarazioni e delle informazioni prodotte  dal  beneficiario  e  il
rispetto delle condizioni che  hanno  determinato  l'attribuzione  di
punteggi. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  31
maggio 2002, n. 0161/Pres. (Regolamento recante criteri  e  modalita'
per  la  concessione  dei  contributi  per  istituti  di   istruzione
religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7-ter  della  legge
regionale 7 marzo 1983, n.  20),  il  decreto  del  Presidente  della
Regione febbraio 2003, n. 37 (Approvazione  modifica  al  regolamento
recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  dei  contributi
previsti dalla della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, art. 7-ter)
e il  decreto  del  Presidente  della  Regione  19  agosto  2004,  n.
0272/Pres.  (Regolamento  recante  criteri   e   modalita'   per   la
concessione dei  contributi  previsti  dall'art.  7-ter  della  legge
regionale 7 marzo 1983, n. 20,  come  introdotto  dall'art.  1  della
legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53). 
 
                               Art. 9. 
 
 
                               Rinvii 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale  7/2000,  alla  legge  regionale
14/2002 e alle disposizioni che disciplinano le materie e  i  settori
interessati dall'intervento finanziato. 
    2. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani