Art. 4 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 4 della l.r. 67/1992; b) la lettera d-bis) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006; c) il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 29/2006; d) i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 (Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)).