Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi della presente legge sono definite "Strada del  Vino  e
dei Sapori" gli itinerari o i percorsi lungo i  quali  si  articolano
vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o
associate,   strutture   ricettive   turistiche   ed   esercizi    di
ristorazione, enoteche,  strutture  di  trasformazione  dei  prodotti
agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di  qualita',
produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni  rientranti  nella
definizione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto
2002, n. 21 (Norme per la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari  di  qualita'),  nonche'  beni  di  interesse  ambientale,
museale  e  culturale,  che  possono  concorrere   congiuntamente   o
singolarmente  a  costituire  un'offerta  turistica   integrata   del
territorio regionale. 
  2. Per produzioni tipiche e di qualita' si intendono esclusivamente
quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o  di
un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE)  n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo  alla  protezione
delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni  d'origine  dei
prodotti agricoli ed alimentari. 
  3. Per produzioni agroalimentari tradizionali si  intendono  quelle
riferite ai prodotti individuati  ai  sensi  dell'articolo  12  della
legge  regionale  22  novembre  2000,  n.  21  (Disciplina   per   il
contrassegno dei prodotti  agricoli  del  Friuli-Venezia  Giulia  non
modificati   geneticamente,   per   la   promozione   dei    prodotti
agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade  del
vino").