Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi della presente legge sono definite "Strada del Vino e dei Sapori" gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualita', produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita'), nonche' beni di interesse ambientale, museale e culturale, che possono concorrere congiuntamente o singolarmente a costituire un'offerta turistica integrata del territorio regionale. 2. Per produzioni tipiche e di qualita' si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. 3. Per produzioni agroalimentari tradizionali si intendono quelle riferite ai prodotti individuati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino").