Art. 4 
 
              Denominazione e segnaletica delle strade 
 
  1.  Ciascuna  "Strada  del  Vino  e  dei  Sapori",   realizzata   e
riconosciuta con le modalita' e in attuazione  dei  progetti  di  cui
all'articolo 3, ottiene una denominazione che puo' essere  modificata
con le modalita' stabilite dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),
anche in seguito all'integrazione con altre "Strade del  Vino  e  dei
Sapori" gia' riconosciute o all'implementazione dei  percorsi,  degli
itinerari e delle  produzioni  da  cui  e'  interessata  ovvero  come
conseguenza  di  un'aggregazione  con  altri  itinerari  o   percorsi
limitrofi al territorio regionale lungo i quali si articolano vigneti
o  altre  coltivazioni,  allevamenti,  aziende  agricole  singole   o
associate, strutture ricettive turistiche, esercizi di  ristorazione,
strutture di trasformazione dei  prodotti  agroalimentari  aperte  al
pubblico, produzioni tipiche e di qualita', produzioni agroalimentari
tradizionali, produzioni rientranti nella  definizione  dell'articolo
1, comma 1, della legge regionale 21/2002, nonche' beni di  interesse
ambientale e culturale. 
  2. Gli itinerari o i percorsi denominati "Strada  del  Vino  e  dei
Sapori" sono segnalati e pubblicizzati con  apposita  cartellonistica
secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera  c),
capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
codice  della  strada),  e  conformemente  agli   standard   in   uso
nell'ambito  dell'Unione  europea,  tenendo  conto  delle  previsioni
legislative  nazionali  e  regionali   in   materia   di   tutela   e
valorizzazione delle minoranze linguistiche.