Art. 4 Denominazione e segnaletica delle strade 1. Ciascuna "Strada del Vino e dei Sapori", realizzata e riconosciuta con le modalita' e in attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, ottiene una denominazione che puo' essere modificata con le modalita' stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), anche in seguito all'integrazione con altre "Strade del Vino e dei Sapori" gia' riconosciute o all'implementazione dei percorsi, degli itinerari e delle produzioni da cui e' interessata ovvero come conseguenza di un'aggregazione con altri itinerari o percorsi limitrofi al territorio regionale lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche, esercizi di ristorazione, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualita', produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21/2002, nonche' beni di interesse ambientale e culturale. 2. Gli itinerari o i percorsi denominati "Strada del Vino e dei Sapori" sono segnalati e pubblicizzati con apposita cartellonistica secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e conformemente agli standard in uso nell'ambito dell'Unione europea, tenendo conto delle previsioni legislative nazionali e regionali in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.