Art. 6 Degustazione di prodotti tipici 1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualita' di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino puo' essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" di cui alla presente legge previa presentazione al Comune della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari. 2. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualita' di cui al comma 1 deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attivita' prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori". 3. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualita' di cui al comma 1 non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), ne' quella di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo").