Art. 6 
 
                   Degustazione di prodotti tipici 
 
  1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali
e delle produzioni tipiche e di qualita' di cui  all'articolo  2  non
cucinate contestuale  alla  somministrazione  del  vino  puo'  essere
esercitata dalle aziende agricole vitivinicole aderenti alle  "Strade
del  Vino  e  dei  Sapori"  di  cui  alla   presente   legge   previa
presentazione al Comune  della  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo  19  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi),  fermo  restando,
in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari  relativi
alla somministrazione delle produzioni alimentari. 
  2. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali
e delle produzioni tipiche e di qualita'  di  cui  al  comma  1  deve
comunque rimanere  secondaria  rispetto  all'attivita'  prevalente  e
caratterizzante  le  aziende  agricole  vitivinicole  aderenti   alle
"Strade del Vino e dei Sapori". 
  3.   Alla   somministrazione   delle   produzioni    agroalimentari
tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualita' di cui al comma
1 non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22  luglio
1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), ne'  quella  di  cui  alla
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia
di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  "Disciplina
organica del turismo").