Art. 7 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   finanziare
l'Agenzia TurismoFVG  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  della
presente legge regionale nell'ambito delle funzioni e in coerenza con
il Piano operativo della medesima Agenzia. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
120.000 euro  per  l'anno  2016  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.5.1.1033 e del capitolo 9004 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2015-2017 con la denominazione «Finanziamento a  favore  dell'Agenzia
TurismoFVG   per   la   realizzazione,   il   riconoscimento   e   la
valorizzazione delle "Strade del Vino e  dei  Sapori"  della  regione
Friuli Venezia Giulia». 
  3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante  storno  di
pari importo a carico  dell'unita'  di  bilancio  11.4.1.1192  e  del
capitolo 9248 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017.