Art. 7 Norme finanziarie 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare l'Agenzia TurismoFVG per il perseguimento degli obiettivi della presente legge regionale nell'ambito delle funzioni e in coerenza con il Piano operativo della medesima Agenzia. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9004 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia». 3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unita' di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.