Art. 8 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogati: 
    a) la  lettera  i)  del  comma  8  dell'articolo  2  della  legge
regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo); 
    b) le parole  "della  sola  attivita'  agrituristica  nell'ambito
delle Strade del vino"  del  comma  1  dell'articolo  8  della  legge
regionale 25/1996; 
    c) il capo IV (Strade del vino) della legge regionale 21/2000; 
    d) il comma 9 dell'articolo 20 della legge  regionale  30  aprile
2003, n. 12 (Disposizioni collegate  alla  legge  finanziaria  2003),
modificativo dell' articolo 21 della legge regionale 21/2000; 
    e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9  e  l'  articolo  47
della legge regionale  27  novembre  2006,  n.  24  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi agli  Enti  locali  in  materia  di
agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione  territoriale
e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport); 
    f) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale  17  ottobre
2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali  25/1996  in  materia  di
agriturismo, 15/2000 in materia di  prodotti  biologici  nelle  mense
pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche  e  24/2006,  in
materia di strade del vino), sostitutivo dell'articolo 21 della legge
regionale 21/2000.