Art. 8 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la lettera i) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo); b) le parole "della sola attivita' agrituristica nell'ambito delle Strade del vino" del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996; c) il capo IV (Strade del vino) della legge regionale 21/2000; d) il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), modificativo dell' articolo 21 della legge regionale 21/2000; e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l' articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport); f) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino), sostitutivo dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000.