Art. 18 
 
                  Affidamento dei servizi attinenti 
                  all'architettura e all'ingegneria 
 
  1. Il concorso di progettazione e' uno strumento per incentivare la
qualita' architettonica ed e' utilizzato in via prioritaria per opere
di   particolare   rilevanza   sotto    il    profilo    urbanistico,
architettonico, ambientale, storico-artistico,  conservativo  nonche'
tecnologico.  Nei   concorsi   di   progettazione,   le   prestazioni
specialistiche possono essere affidate mediante  procedura  separata.
Per la determinazione  delle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  e'
computato il valore complessivo  della  totalita'  delle  prestazioni
dello stesso tipo. 
  2. Alla scelta  del  progetto  provvede  una  commissione  nominata
dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non piu'  di  cinque
membri. La commissione  e'  composta  in  prevalenza  da  tecnici  ed
esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve  possedere
una qualifica almeno equivalente a quella richiesta  ai  partecipanti
alla gara. 
  3. Non sono previste limitazioni temporali per la  definizione  dei
requisiti    economico-finanziari    e    tecnico-organizzativi    di
partecipazione alle  gare  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria. 
  4. Nel caso di affidamenti sulla  base  del  criterio  dell'offerta
economicamente   piu'   vantaggiosa,    le    fasi    per    giungere
all'individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti: 
    a) valutazione dell'offerta tecnica anonima  e  attribuzione  del
punteggio; 
    b) invito al colloquio  di  valutazione  limitato  al  numero  di
offerenti indicato nei  documenti  di  gara  che  hanno  ottenuto  la
migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a); 
    c) redazione della  graduatoria  tecnica  definitiva  sulla  base
dell'esito del colloquio e della valutazione delle referenze; 
    d) apertura dell'offerta economica e attribuzione  del  punteggio
totale. 
  5. In sede di valutazione i punteggi per l'espletamento di  servizi
prestati oltre dieci anni vengono ridotti di un  coefficiente  minore
di 1. Possono inoltre essere  valutate  competenze  specifiche  sulla
base del sistema European Qualification Framework  (EQF)  o  analoghi
sistemi di qualificazione. E' ammessa la valutazione dell'esito di un
colloquio  volto  a  verificare  le  modalita'  di  esecuzione  della
prestazione offerta. La Giunta  provinciale  emana  linee  guida  per
l'applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate  sul
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  6. La relazione tecnica illustrativa delle modalita' di svolgimento
delle prestazioni oggetto  dell'incarico  si  compone  di  un  numero
massimo di 10 schede formato A4 o 5 schede  formato  A3  e  non  puo'
contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche. 
  7. Il capitolato  prestazionale  per  incarichi  di  progettazione,
direzione  lavori,  attivita'  di   supporto   al/alla   responsabile
unico/unica del procedimento, di coordinamento per la  sicurezza  nei
cantieri  e  altre  prestazioni   professionali   connesse   con   la
progettazione e realizzazione di opere pubbliche, nonche' le relative
tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
  8. Nel caso di utilizzo della procedura  basata  sul  criterio  del
prezzo  piu'  basso  vengono  escluse  automaticamente   le   offerte
considerate anormalmente basse  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
Giunta provinciale.