Art. 2 
 
                  Ambito di applicazione soggettivo 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano  a  tutti  gli
appalti pubblici di interesse provinciale. 
  2. Sono di interesse  provinciale  gli  appalti  pubblici  affidati
dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici: 
    a) la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende  e  gli  enti  da
essa dipendenti o il cui ordinamento rientra  nelle  sue  competenze,
anche delegate,  le  istituzioni  scolastiche  e,  in  generale,  gli
organismi di diritto pubblico  dalla  stessa  costituiti  e  comunque
denominati, nonche' i loro consorzi e associazioni; 
    b)   gli   enti   locali,   le   comunita'   comprensoriali,   le
amministrazioni dei beni di uso civico e  gli  altri  enti,  aziende,
societa', istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da
questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonche' i loro
consorzi e  associazioni,  e  inoltre  le  istituzioni  universitarie
presenti e operanti sul territorio provinciale; 
    c) i consorzi di bonifica e le  altre  figure  associative  o  di
collaborazione  organizzativa,  aventi  personalita'   giuridica   di
diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a),  b)  e  alla
presente lettera c); 
    d) in generale, gli organismi dotati di  personalita'  giuridica,
istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo  di  tali
soggetti, o il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione  o  di
vigilanza sia costituito da componenti dei quali piu' della meta' sia
designato dai medesimi soggetti. 
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano  inoltre  agli
altri enti  aggiudicanti  o  realizzatori  di  appalti  di  interesse
provinciale, intendendosi per tali: 
    a)  i  concessionari  di  lavori  pubblici,  i  concessionari  di
esercizio  di  infrastrutture  destinate  al  pubblico  servizio,  le
societa' con capitale pubblico anche non maggioritario  dei  soggetti
di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attivita'  la
produzione di beni o servizi non destinati  a  essere  collocati  sul
mercato in regime di libera concorrenza; 
    b) i  soggetti  privati  che  affidano  lavori  e  opere  per  la
realizzazione di strutture sanitarie e  sociali,  impianti  sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e  universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo
complessivo superiore a un milione di euro, per la cui  realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un  contributo
diretto e specifico, in conto interessi  o  in  conto  capitale  che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; 
    c) i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture
il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o  superiore  alle
soglie comunitarie,  allorche'  tali  appalti  siano  connessi  a  un
appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto,
da parte dei soggetti di cui al comma  2,  un  contributo  diretto  e
specifico in conto interessi o in conto capitale  che,  attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei servizi o delle forniture. 
  4. Al fine  dell'applicazione  di  determinate  disposizioni  della
presente legge per "enti aggiudicatori" si intendono i soggetti  che,
non  essendo  amministrazioni  aggiudicatrici  o  imprese  pubbliche,
operano in virtu' di  diritti  speciali  o  esclusivi  concessi  loro
dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.