Art. 2 Ambito di applicazione soggettivo 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale. 2. Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici: a) la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonche' i loro consorzi e associazioni; b) gli enti locali, le comunita' comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, societa', istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonche' i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale; c) i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e alla presente lettera c); d) in generale, gli organismi dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali piu' della meta' sia designato dai medesimi soggetti. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali: a) i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le societa' con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; b) i soggetti privati che affidano lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; c) i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorche' tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi o delle forniture. 4. Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per "enti aggiudicatori" si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.