Art. 20 
 
                Consultazioni preliminari di mercato 
 
  1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici possono svolgere  consultazioni  di  mercato  ai  fini
della  preparazione  dell'appalto  e  per  informare  gli   operatori
economici  degli  appalti  da  esse  programmati  e   dei   requisiti
richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non e'
la verifica o la fissazione di prezzi gia' presenti in elenchi prezzi
o parametri di corrispettivi. 
  2. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere
o accettare consulenze da parte di esperti o autorita' indipendenti o
di operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate per
la pianificazione e lo svolgimento  della  procedura  di  appalto,  a
condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e  non
comportino una violazione dei principi di non  discriminazione  e  di
trasparenza.