Art. 22 
 
               Lotta alla corruzione, prevenzione dei 
              conflitti di interesse e clausole sociali 
 
  1. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
devono  adottare  misure  adeguate  per  combattere  le   frodi,   il
clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere
in modo efficace i conflitti di interesse insorti  nello  svolgimento
delle procedure di  aggiudicazione,  in  modo  da  evitare  qualsiasi
distorsione  della  concorrenza  e  garantire  la  trasparenza  della
procedura di aggiudicazione e la parita' di trattamento  di  tutti  i
candidati e gli offerenti. 
  2. Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui
il personale  di  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  di  un  ente
aggiudicatore che interviene nello  svolgimento  della  procedura  di
aggiudicazione o puo' influenzare il risultato di tale procedura  ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico  o
altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia
alla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di
aggiudicazione. 
  3. Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate
non vanno al  di  la'  di  quanto  sia  strettamente  necessario  per
prevenire  un  conflitto  di  interessi  potenziale  o  eliminare  il
conflitto di interessi identificato. 
  4. Negli appalti di servizi  l'operatore  economico  deve  indicare
nell'offerta l'entita' del costo  del  personale,  tenuto  conto  dei
contratti   collettivi   nazionali   e   dei   contratti   collettivi
territoriali. 
  5. Gli operatori economici, nell'esecuzione  di  appalti  pubblici,
devono garantire il rispetto degli obblighi  vigenti  in  materia  di
diritto ambientale,  sociale  e  del  lavoro  stabiliti  dal  diritto
dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale,  da
contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e
territoriali, o  dalle  disposizioni  internazionali  in  materia  di
diritto ambientale, sociale e del lavoro elenca- te  nell'allegato  X
della direttiva 2014/24/UE.