Art. 22 Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parita' di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti. 2. Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o puo' influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione. 3. Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di la' di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato. 4. Negli appalti di servizi l'operatore economico deve indicare nell'offerta l'entita' del costo del personale, tenuto conto dei contratti collettivi nazionali e dei contratti collettivi territoriali. 5. Gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, devono garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elenca- te nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.