Art. 27 
 
               Accelerazione delle procedure e accesso 
               delle PMI alle procedure di affidamento 
 
  1. Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande  di
partecipazione  e  delle  offerte  si  applica  l'articolo  47  della
direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini  minimi  stabiliti  negli
articoli da 27 a 31  della  medesima  direttiva  e  i  termini  della
normativa statale di recepimento, se minori. 
  2. Per facilitare l'accesso al mercato  degli  appalti  pubblici  e
accelerare  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,  al  fine  di
fronteggiare  la  crisi  economica  in   atto,   le   amministrazioni
aggiudicatrici  della  provincia   di   Bolzano   possono   procedere
all'affidamento di lavori con procedure  negoziate  senza  la  previa
pubblicazione di un bando, per lavori di importo non superiore a  due
milioni di euro. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge  e  per  quattro  anni
dalla stessa data. 
  4. Per gli appalti aventi  a  oggetto  l'esecuzione  di  lavori  di
importo fino a due milioni di euro, l'amministrazione  aggiudicatrice
seleziona i soggetti da invitare sulla base dei criteri  indicati  al
comma 5. L'amministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso garantire
il principio della rotazione. Sulla base dell'elenco di cui al  comma
5, il/la responsabile unico/unica del procedimento  seleziona  dodici
operatori  economici  da  invitare,  nel  rispetto  dei  principi  di
rotazione,  libera   concorrenza,   parita'   di   trattamento,   non
discriminazione,  trasparenza  e  proporzionalita',   tenuto   conto,
congiuntamente  o  disgiuntamente,  delle   esperienze   contrattuali
registrate   dall'amministrazione   nei    confronti    dell'impresa,
dell'operativita' dell'impresa rispetto al luogo  di  esecuzione  dei
lavori  e   delle   maestranze   occupate   a   tempo   indeterminato
nell'impresa, che devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti
dell'appalto. La selezione in base al meccanismo di rotazione avviene
in maniera trasparente. 
  5. Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare  a
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando  di  gara,
il Sistema informativo contratti pubblici presso  l'Agenzia  mette  a
disposizione un elenco telematico di operatori  economici,  suddiviso
per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del  procedimento
ha accesso  libero  e  diretto.  Gli  operatori  economici  hanno  la
possibilita' di comunicare in ogni momento eventuali variazioni delle
rispettive categorie e classificazioni. 
  6. Gli operatori economici  interessati  si  iscrivono  nell'elenco
telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto  della
vigente disciplina in materia di autocertificazione,  di  una  scheda
identificativa e di una dichiarazione che  attesti  il  possesso  dei
requisiti di ordine generale e di capacita' tecnico-economica. 
  7. Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi
momento, mediante  apposita  domanda,  la  cancellazione  dall'elenco
telematico  o  da   una   categoria   dello   stesso.   Dell'avvenuta
cancellazione   e'   data   comunicazione   all'operatore   economico
richiedente. 
  8. Al fine della riduzione degli oneri documentali ed  economici  a
carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi  ultimi  la
piena possibilita' di integrazione documentale non onerosa, anche per
via  telematica,  di  qualsiasi  elemento  di  natura  formale  della
domanda, purche' non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul
merito dell'offerta. 
  9. Negli appalti di forniture o  servizi,  la  dimostrazione  della
capacita' finanziaria ed economica  degli  operatori  economici  puo'
essere  fornita  mediante  un  documento  considerato  idoneo   dalla
stazione appaltante o mediante dichiarazione di un istituto  bancario
o intermediario autorizzato  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. 
  10. Non e' richiesta alcuna garanzia  a  corredo  dell'offerta  nel
caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di  lavori
fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori,  e
a 207.000 euro per servizi e forniture. 
  11. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari all'uno per  cento
del prezzo base indicato nel bando  o  nell'invito,  sotto  forma  di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per le procedure
di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10. 
  12. L'importo della garanzia e del suo  eventuale  rinnovo  non  e'
dovuto dagli operatori economici ai quali sia  stata  rilasciata,  da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN   ISO/IEC   17000,   la
certificazione del sistema di qualita' conforme  alle  norme  europee
della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Per  fruire  di  tale  beneficio,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta,  il  possesso  del
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente. 
  13.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono   esigere,   come
fatturato minimo annuale, al massimo il  doppio  del  valore  stimato
dell'appalto.