Art. 3 Definizione delle suddivisioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "lotto": parte di un'opera costituita da un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di propria autonomia funzionale ossia non idonea ad essere utilizzata autonomamente senza il completamento delle restanti parti; b) "lotto quantitativo": quella parte di un'opera la cui progettazione e realizzazione siano tali da assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; c) "lotto qualitativo": prestazione attribuibile ad una categoria o una lavorazione in base al sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.