Art. 3 
 
                   Definizione delle suddivisioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) "lotto": parte di un'opera costituita da un insieme di  lavori
edilizi o di ingegneria civile, priva di propria autonomia funzionale
ossia  non  idonea  ad  essere  utilizzata  autonomamente  senza   il
completamento delle restanti parti; 
    b)  "lotto  quantitativo":  quella  parte  di  un'opera  la   cui
progettazione   e   realizzazione   siano   tali    da    assicurarne
funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  indipendentemente  dalla
realizzazione delle altre parti; 
    c) "lotto qualitativo": prestazione attribuibile ad una categoria
o  una  lavorazione  in  base  al  sistema  di   qualificazione   per
l'esecuzione di lavori pubblici.