Art. 30 
 
                     Offerte anormalmente basse 
 
  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  valutano,  di  norma,   la
congruita'  delle  offerte  se,  in  base  ad   elementi   specifici,
presentano degli scostamenti notevoli rispetto all'importo a base  di
gara. 
  2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  impongono  agli  operatori
economici di fornire spiegazioni sul  prezzo  o  sui  costi  proposti
nelle offerte  se  queste  appaiono  anormalmente  basse  rispetto  a
lavori, forniture o servizi. Possono  sussistere  dubbi  motivati  in
particolare  se  il  prezzo  offerto  e'  di  una  certa  percentuale
inferiore all'offerta immediatamente superiore o al punteggio massimo
previsto per il prezzo dal  bando.  L'amministrazione  aggiudicatrice
valuta le informazioni fornite  consultando  l'offerente.  Essa  puo'
respingere  l'offerta  solo  se  la  prova  fornita  non   giustifica
sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti. 
  3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  dell'offerta
economicamente piu'  vantaggiosa  ed  e'  stata  presentata  un'unica
offerta, la richiesta delle giustificazioni non e' obbligatoria.