Art. 33 
 
               Criteri di aggiudicazione dell'appalto 
 
  1. Nelle gare a procedura aperta e nelle gare a procedura negoziata
con previa pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici procedono
all'aggiudicazione   degli   appalti    sulla    base    dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. 
  2. L'offerta economicamente piu' vantaggiosa  dal  punto  di  vista
dell'amministrazione aggiudicatrice e'  individuata  sulla  base  del
prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia,  quale  il
costo del ciclo di  vita  di  cui  all'articolo  68  della  direttiva
2014/24/UE, e puo' includere  il  miglior  rapporto  qualita'/prezzo,
valutato  sulla  base  di  criteri  quali  gli  aspetti  qualitativi,
ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in
questione. Tra tali criteri rientrano: 
    a) la qualita', che  comprende  pregio  tecnico,  caratteristiche
estetiche e funzionali, accessibilita',  progettazione  adeguata  per
tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali  e  innovative,
nonche' la commercializzazione e relative condizioni; 
    b)  organizzazione,  qualifiche  ed  esperienza   del   personale
incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualita'  del  personale
incaricato  possa  avere  un'influenza  significativa   sul   livello
dell'esecuzione dell'appalto, o 
    c) servizi  post-vendita  e  assistenza  tecnica,  condizioni  di
consegna quali data di consegna, processo di consegna  e  termine  di
consegna o di esecuzione. 
  3. L'elemento relativo al costo puo' inoltre assumere la  forma  di
un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori  economici
competeranno  solo  secondo  criteri  qualitativi.  Nelle  gare   con
procedura di aggiudicazione basata sull'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, di norma non puo' essere usato il solo prezzo o il  solo
costo come unico criterio di aggiudicazione. 
  4.  I  criteri  di   aggiudicazione   sono   considerati   connessi
all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture  o
servizi da  fornire  nell'ambito  di  tale  appalto  sotto  qualsiasi
aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi  fattori
che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell'appalto,  sono
coinvolti: 
    a) nel processo specifico di produzione, fornitura o  scambio  di
questi lavori, forniture o servizi, o 
    b) in un processo specifico per  una  fase  successiva  del  loro
ciclo di vita. 
  5. I criteri di aggiudicazione non  hanno  l'effetto  di  conferire
all'amministrazione aggiudicatrice una liberta' di scelta illimitata.
Essi garantiscono la possibilita' di una concorrenza effettiva e sono
accompagnati da specifiche che consentono l'efficace  verifica  delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado  di
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In  caso
di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano  efficacemente
la  correttezza  delle  informazioni  e  delle  prove  fornite  dagli
offerenti. 
  6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti  di  gara
la ponderazione relativa  che  attribuisce  a  ciascuno  dei  criteri
scelti per determinare  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
tranne i casi in cui questa sia individuata  unicamente  in  base  al
prezzo. 
  7. Tale ponderazione puo' essere espressa prevedendo  una  forcella
in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. 
  8. Se la ponderazione  non  e'  possibile  per  ragioni  obiettive,
l'amministrazione  aggiudicatrice  indica   i   criteri   in   ordine
decrescente di importanza. 
  9.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono   prevedere   nel
disciplinare che il mancato raggiungimento di un  punteggio  qualita'
minimo, prima  della  riparametrazione  comporta  l'esclusione  dalla
procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica.