Art. 34 
 
            Composizione delle commissioni di valutazione 
 
  1. Ai fini della  nomina  dei  membri  di  commissione  il  Sistema
informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a  disposizione
un elenco telematico di liberi professionisti e funzionari  pubblici,
suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile
unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I  soggetti
iscritti  hanno  la  possibilita'  di  comunicare  in  ogni   momento
variazioni   intervenute   rispetto   alle   informazioni    inserite
nell'elenco. 
  2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico  di  cui  al
comma 1, previa compilazione, nel rispetto della  vigente  disciplina
in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa  e  di
una dichiarazione che attesti il possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale e di idoneita' professionale. 
  3.  Il/la  responsabile  unico/unica  del  procedimento   seleziona
dall'elenco di cui al comma 1 dieci potenziali membri di commissione,
nel rispetto dei principi di rotazione, libera  concorrenza,  parita'
di trattamento, non discriminazione, trasparenza e  proporzionalita',
tenuto  conto,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  delle  esperienze
professionali   registrate   dall'amministrazione    nei    confronti
dell'iscritto nell'elenco, dell'operativita' del/della professionista
rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e della  congruita'
della   sua   idoneita'   professionale   rispetto    al    contenuto
dell'attivita' valutativa. 
  4. Il/la responsabile del  procedimento  di  gara  estrae  a  sorte
dall'elenco  dei  dieci  nominativi  indicati,   mediante   sorteggio
effettuato  dalla  piattaforma  del  Sistema  informativo   contratti
pubblici, i membri della commissione che verranno incaricati. 
  5. Negli affidamenti di lavori di  importo  superiore  alla  soglia
comunitaria,  nel  caso  di  affidamento  sulla   base   dell'offerta
economicamente piu'  vantaggiosa,  un  membro  della  commissione  di
valutazione    puo'     essere     designato     dall'amministrazione
aggiudicatrice, che attinge di volta in volta a una terna  di  liberi
professionisti  indicati  dall'ordine   degli   Ingegneri   o   degli
Architetti della provincia di Bolzano.