Art. 38 
 
            Semplificazioni in materia di organizzazione 
             di procedure di affidamento per enti locali 
 
  1. I comuni con popolazione pari  o  superiore  a  10.000  abitanti
acquistano  beni,  servizi  e  lavori  autonomamente.  I  comuni  con
popolazione   inferiore   a   10.000   abitanti   possono   acquisire
autonomamente beni e servizi di valore inferiore a  207.000  euro  e,
per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a  750.000  euro,
nonche' lavori di valore inferiore a due milioni di euro, utilizzando
gli strumenti elettronici di acquisto. 
  2. Per le acquisizioni di modico  valore,  ossia  beni,  servizi  e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli  strumenti
elettronici non e'  obbligatorio,  fermo  restando  il  rispetto  dei
principi della razionalizzazione degli acquisti  di  beni  e  servizi
della pubblica amministrazione. Queste disposizioni  si  applicano  a
tutti i soggetti di cui all'articolo 2. 
  3.  I  comuni  con  popolazione   inferiore   a   10.000   abitanti
acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o  superiore  agli
importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi: 
    a) alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche; 
    b) all'Agenzia provinciale per i procedimenti e la  vigilanza  in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
    c) a soggetti che forniscono attivita' di centralizzazione  delle
committenze e, se del caso, attivita' di committenze ausiliarie; 
    d) alle comunita' comprensoriali. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle amministrazioni  dei  beni  di  uso  civico  e  ai  consorzi  di
bonifica.