Art. 38 Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali 1. I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 207.000 euro e, per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonche' lavori di valore inferiore a due milioni di euro, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto. 2. Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non e' obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 2. 3. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi: a) alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche; b) all'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; c) a soggetti che forniscono attivita' di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attivita' di committenze ausiliarie; d) alle comunita' comprensoriali. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica.