Art. 39 
 
                              Moratoria 
 
  1. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' stipulare il contratto
prima di una moratoria di  30  giorni  dalla  data  di  comunicazione
dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni  di  particolare  urgenza
che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il
decorso del predetto termine. 
  2. Si puo' applicare  una  riduzione  della  moratoria  se  in  una
procedura di gara e' stata presentata o e'  stata  ammessa  una  sola
offerta, o in caso di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un
accordo quadro ovvero di acquisto effettuato  attraverso  il  mercato
elettronico e se nel termine di 15 giorni non siano state  presentate
delle controdeduzioni.