Art. 48 
 
                  Modifiche e varianti di contratti 
                   durante il periodo di validita' 
 
  1. Allo scopo di contenere il  ricorso  a  variazioni  progettuali,
ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e
giustificata unicamente da condizioni impreviste e  imprevedibili  e,
comunque, debitamente autorizzata dal/dalla  responsabile  unico  del
procedimento,  con  particolare  riguardo   all'effetto   sostitutivo
dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni
e gli atti di assenso comunque denominati  e  assicurando  sempre  la
possibilita', per l'amministrazione committente,  di  procedere  alla
risoluzione del contratto quando le variazioni  superino  determinate
soglie rispetto all'importo originario,  garantendo  al  contempo  la
qualita' progettuale e la responsabilita' del progettista in caso  di
errori di progettazione. 
  2. I contratti e gli accordi quadro  possono  essere  modificati  e
sono ammesse varianti in corso  d'opera  senza  una  nuova  procedura
d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti: 
    a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state  previste  nei  documenti  di  gara  iniziali  in  clausole  di
revisione chiare, precise e inequivocabili, che  possono  comprendere
anche clausole di revisione dei  prezzi,  o  opzioni.  Tali  clausole
fissano la portata e la natura  di  eventuali  modifiche  o  opzioni,
nonche' le condizioni alle quali esse possono essere applicate.  Esse
non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare
la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; 
    b) per lavori, servizi o forniture  supplementari  da  parte  del
contraente originale che si sono resi necessari e non  erano  inclusi
nell'appalto iniziale, ove  un  cambiamento  del  contraente  risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il  rispetto  dei
requisiti di intercambiabilita' o interoperativita' tra attrezzature,
servizi  o  impianti  esistenti  forniti   nell'ambito   dell'appalto
iniziale, e comporti per  l'amministrazione  aggiudicatrice  notevoli
disguidi  o  una  consistente  lievitazione  dei   costi;   tuttavia,
l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per  cento  del
valore del contratto iniziale. In caso di piu' modifiche  successive,
tale limitazione si applica al  valore  di  ciascuna  modifica.  Tali
modifiche  successive  non  sono  intese  ad  aggirare  la  direttiva
2014/24/UE; 
    c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
      1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze  che
un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere; 
      2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 
      3) l'eventuale aumento di prezzo non e'  superiore  al  50  per
cento del valore del contratto iniziale  o  dell'accordo  quadro.  In
caso di piu' modifiche successive, tale  limitazione  si  applica  al
valore di ciascuna  modifica.  Tali  modifiche  successive  non  sono
intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE; 
    d)  se   un   nuovo   contraente   sostituisce   quello   a   cui
l'amministrazione  aggiudicatrice  aveva   inizialmente   aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
      1) una  clausola  o  opzione  di  revisione  inequivocabile  in
conformita' della lettera a); 
      2) all'aggiudicatario iniziale succede,  in  via  universale  o
parziale,  a  seguito  di   ristrutturazioni   societarie,   comprese
rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un  altro  operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione  qualitativa  stabiliti
inizialmente, purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali
al contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione  della
direttiva 2014/24/UE, o 
      3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice  stessa  si
assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei  suoi
subappaltatori; 
    e) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore,  non  sono
sostanziali ai sensi del comma 7. 
  3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  hanno  modificato  un
contratto nelle situazioni di cui  al  comma  2,  lettere  b)  e  c),
pubblicano un avviso con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6. 
  4.  Inoltre,  e  senza  ulteriore  bisogno  di  verificare  se   le
condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate,  i
contratti possono parimenti essere modificati senza necessita' di una
nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE,  se  il
valore della modifica e' al di sotto di entrambi i valori seguenti: 
    a) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e 
    b) il 10 per cento  del  valore  iniziale  del  contratto  per  i
contratti di servizio e fornitura  e  il  15  per  cento  del  valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori. 
  5. Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura complessiva del
contratto o accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,  il
valore e' accertato sulla base del  valore  complessivo  netto  delle
successive modifiche. 
  6. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 e al  comma  2,
lettere b) e c), il prezzo aggiornato e'  il  valore  di  riferimento
quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 
  7. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro  durante  il
periodo della sua validita' e' considerata sostanziale ai  sensi  del
comma 2, lettera  e),  quando  muta  sostanzialmente  la  natura  del
contratto  o  dell'accordo  quadro  rispetto  a  quello  inizialmente
concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 2, 3 e 4, una modifica e'
considerata sostanziale se sono soddisfatte una o piu' delle seguenti
condizioni: 
    a)  la  modifica  introduce  condizioni  che,  se  fossero  state
contenute nella procedura d'appalto  iniziale,  avrebbero  consentito
l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente  selezionati
o  l'accettazione  di  un'offerta  diversa  da  quella   inizialmente
accettata, oppure  avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  alla
procedura di aggiudicazione; 
    b) la modifica cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale o nell'accordo quadro; 
    c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione  del
contratto o dell'accordo quadro; 
    d) un nuovo contraente sostituisce quello  cui  l'amministrazione
aggiudicatrice  aveva  inizialmente  aggiudicato  l'appalto  in  casi
diversi da quelli previsti al comma 2, lettera d). 
  8. E' richiesta una nuova procedura d'appalto in conformita'  della
direttiva 2014/24/UE  per  le  modifiche  delle  disposizioni  di  un
contratto pubblico e di un accordo quadro durante  il  periodo  della
sua validita', diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.