Art. 5 
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza  in  materia  di  contratti
  pubblici di lavori, servizi e forniture  -  Modalita'  di  utilizzo
  delle procedure 
  1. L'Agenzia per i  procedimenti  e  la  vigilanza  in  materia  di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP),  di  seguito
denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante  le  proprie  Aree
interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che  fornisce
le seguenti prestazioni: 
    a)  "attivita'  di  centralizzazione  delle  committenze"  e   in
particolare di soggetto aggregatore  per  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano; tali attivita' sono svolte su base permanente, in una  delle
seguenti forme: 
      1)  acquisizione  di  forniture  e/o   servizi   destinati   ad
amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi  annuali  che
le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni
e servizi di particolare rilevanza economica o  a  elevato  grado  di
standardizzazione; 
      2) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di  accordi
quadro e convenzioni per lavori, forniture  o  servizi  destinati  ad
amministrazioni aggiudicatrici; 
    b)  "attivita'  di   committenza   ausiliarie":   attivita'   che
consistono  nella  prestazione  di   supporto   alle   attivita'   di
committenza, in particolare nelle forme seguenti: 
      1) infrastrutture tecniche che consentano alle  amministrazioni
aggiudicatrici  di  aggiudicare  appalti  pubblici  o  di  concludere
accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture  o  servizi  e  in
particolare  il  Mercato  elettronico  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano (MEPAB); 
      2) consulenza sullo svolgimento  o  sulla  progettazione  delle
procedure di appalto; 
      3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e
per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata. 
  2. Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione  alle
procedure di appalto, l'Agenzia mette  a  disposizione  di  tutte  le
amministrazioni  aggiudicatrici   la   documentazione   standard   da
utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara. 
  3. In ambito provinciale l'Agenzia, eventualmente  per  il  tramite
delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti
nei rapporti con le istituzioni centrali. 
  4. Il Sistema informativo  contratti  pubblici  e'  la  piattaforma
utilizzata dai soggetti di  cui  all'articolo  2  e  dagli  operatori
economici per la gestione delle procedure di acquisizione di  lavori,
servizi e forniture, sia in modalita'  telematica  che  in  modalita'
tradizionale. 
  5. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2  utilizzano  le  procedure
interamente in modalita' telematica, salvi i casi di deroga  previsti
dall'articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE  e
i casi in cui la procedura non sia  ancora  disponibile  in  versione
telematica,  nei  quali   puo'   essere   utilizzata   la   procedura
tradizionale. 
  6. La piattaforma viene utilizzata  da  tutti  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicita' in  materia
di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli  avvisi,  dei
bandi e degli esiti di gara sul Sistema  telematico  della  Provincia
autonoma di Bolzano  assolve  tutti  gli  adempimenti  connessi  agli
obblighi in materia di pubblicita' previsti dalla normativa  europea,
nazionale  e  locale.  Gli  effetti   giuridici   che   l'ordinamento
attribuisce alla  pubblicita'  decorrono  dalla  pubblicazione  degli
avvisi,  dei  bandi  e  degli  esiti  sul  Sistema  telematico  della
Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all'articolo 2  sono
obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1,  lettera
a),  numero  2),  del  presente  articolo,  ovvero  ad  applicarne  i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi  per  l'acquisto  di
beni e servizi comparabili. 
  7.  L'Agenzia  effettua  controlli  a   campione,   con   modalita'
individuate dalla Giunta provinciale, su  almeno  il  sei  per  cento
degli appalti pubblici aggiudicati a livello provinciale.