Art. 53 
 
                              Collaudo 
 
  1.  Per  particolari  esigenze,  con  provvedimento  motivato,   un
soggetto esterno che e'  stato  incaricato  di  un  collaudo  da  una
stazione appaltante, puo' essere  incaricato  dalla  medesima  di  un
nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso  di
tempo.