Art. 56 Principio di libera amministrazione 1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facolta' di liberamente organizzare i servizi di cui all'articolo 55 attraverso modalita' che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l'espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicita' sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.