Art. 56 
 
                 Principio di libera amministrazione 
 
  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  hanno   la   facolta'   di
liberamente organizzare i servizi di cui all'articolo  55  attraverso
modalita' che non comportino la conclusione di appalti  pubblici,  ad
esempio tramite l'espletamento autonomo delle funzioni  pubbliche  ai
sensi  di  legge,  o  il  semplice  finanziamento  di  servizi  o  la
concessione di licenze e autorizzazioni, senza che  vengano  previsti
limiti  o  quote,  a  condizione  che  tali  sistemi  assicurino  una
pubblicita' sufficiente e rispettino i principi di trasparenza  e  di
non discriminazione.