Art. 59 Appalti riservati 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni: a) il loro obiettivo e' il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma; b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative; c) le strutture di gestione o proprieta' dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni. 2. La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non puo' superare i tre anni. 3. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l'occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.