Art. 59 
 
                          Appalti riservati 
 
  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  intendono   procedere
all'aggiudicazione di  appalti  di  servizi  nel  settore  sanitario,
sociale,  scolastico  e  culturale  di  cui  all'articolo  77   della
direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle
procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte  le
seguenti condizioni: 
    a) il loro obiettivo e'  il  perseguimento  di  una  missione  di
servizio pubblico legata alla  prestazione  dei  servizi  di  cui  al
presente comma; 
    b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire  l'obiettivo
dell'organizzazione;   eventuali   profitti   sono   distribuiti    o
redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative; 
    c) le strutture di gestione o proprieta' dell'organizzazione  che
esegue  l'appalto  sono  basate  su  principi  di   azionariato   dei
dipendenti  o  partecipativi,  ovvero  richiedono  la  partecipazione
attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; 
    d)   l'amministrazione   aggiudicatrice   interessata   non    ha
aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione,
a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni. 
  2. La durata massima del contratto stipulato ai sensi del  presente
articolo non puo' superare i tre anni. 
  3. L'avviso di indizione di gara  fa  riferimento  all'articolo  77
della direttiva 2014/24/UE. 
  4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  intendono   procedere
all'aggiudicazione  di  appalti  di  servizi,  individuati  senza  le
limitazioni di cui al  comma  1,  possono  riservare  il  diritto  di
partecipare  alle  procedure  a  servizi   sociali   competenti   per
l'occupazione lavorativa  e  ad  operatori  economici  il  cui  scopo
principale sia l'integrazione sociale e professionale  delle  persone
con disabilita' o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione  nel
contesto di programmi di lavoro protetti, quando  almeno  il  30  per
cento delle persone occupate nei  laboratori,  presso  gli  operatori
economici o nei programmi sia composto da lavoratori con  disabilita'
o da lavoratori  svantaggiati.  L'avviso  di  indizione  di  gara  fa
riferimento all'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.