Art. 6 Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Il/la responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/la responsabile del procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3. 2. Il/la responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi all'Agenzia o ad altra centrale appaltante l'incarico di indire la procedura di gara, l'amministrazione appaltante provvede alla nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l'Agenzia ovvero la centrale di committenza nomina il/la responsabile della procedura di gara. 3. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della responsabile unico/unica del procedimento, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all'attivita' del/della responsabile unico/unica del procedimento possono essere affidati, con le procedure prescritte per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 4. Il/la responsabile unico/unica del procedimento puo' fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture. 5. L'organizzazione deve essere garantita dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza. 6. Fermi restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative e i compiti attribuiti al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della struttura committente svolge i seguenti compiti: a) affidamenti in economia; b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti; c) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati; e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni responsabili della carenza di personale tecnico in organico, le difficolta' a rispettare i tempi di programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale, ovvero la necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze; f) motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione sull'opportunita' di ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee, se la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico; g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonche' il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilita' di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; h) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g) giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice; i) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, la proposta del coordinatore/della coordinatrice per l'esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l'allontanamento del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto. 7. Il comune e la comunita' comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall'ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l'individuazione dell'operatore economico, la definizione della procedura e l'autorita' di gara. L'organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza, da un coordinatore unico/una coordinatrice unica che assume i compiti attribuiti al responsabile unico del procedimento, e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.