Art. 6 
 
            Organizzazione per l'esecuzione di contratti 
               pubblici di lavori, servizi e forniture 
 
  1.  Il/la  responsabile  del  procedimento  di  affidamento  e   di
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  e'
individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria
esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/la responsabile del
procedimento, qualora non in  possesso  delle  specifiche  qualifiche
professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3. 
  2. Il/la responsabile del procedimento deve essere unico/unica  per
ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico
e  per  tutte  le  fasi  della  progettazione,   dell'affidamento   e
dell'esecuzione. Nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  affidi
all'Agenzia o ad altra centrale appaltante l'incarico  di  indire  la
procedura di gara, l'amministrazione appaltante provvede alla  nomina
del responsabile unico/della  responsabile  unica  del  procedimento,
mentre l'Agenzia ovvero  la  centrale  di  committenza  nomina  il/la
responsabile della procedura di gara. 
  3. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni  aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in  possesso  della  specifica  professionalita'   o   qualificazione
necessaria  per  lo  svolgimento   dei   compiti   propri   del/della
responsabile unico/unica del procedimento, secondo  quanto  attestato
dal direttore/dalla direttrice  competente,  i  compiti  di  supporto
all'attivita' del/della  responsabile  unico/unica  del  procedimento
possono  essere   affidati,   con   le   procedure   prescritte   per
l'affidamento  di  incarichi  di  servizi,  ai  soggetti  aventi   le
specifiche  competenze  o  qualificazioni   di   carattere   tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo  e  legale,  che
abbiano stipulato  adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei
rischi professionali. 
  4. Il/la responsabile unico/unica del procedimento puo' fare  parte
delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori,  servizi
e forniture. 
  5. L'organizzazione deve essere  garantita  dal/dalla  responsabile
unico/unica  del  procedimento,  con  eventuale   supporto   tecnico,
dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice  dei  lavori  e
dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza. 
  6.  Fermi  restando  le  attribuzioni   delle   singole   strutture
organizzative e  i  compiti  attribuiti  al  responsabile  unico/alla
responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della
struttura committente svolge i seguenti compiti: 
    a) affidamenti in economia; 
    b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non  siano
specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti; 
    c) propone all'amministrazione aggiudicatrice la  conclusione  di
un accordo di programma, ai sensi  delle  norme  vigenti,  quando  si
rende  necessaria  l'azione  integrata  e   coordinata   di   diverse
amministrazioni; 
    d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di
servizi di cui all'articolo 18 della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, quando sia necessario  o  utile  per  l'acquisizione  di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla
osta o assensi, comunque denominati; 
    e)  accerta  e  certifica   la   sussistenza   delle   condizioni
responsabili della carenza  di  personale  tecnico  in  organico,  le
difficolta' a rispettare i tempi di programmazione  dei  lavori  o  a
svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessita' o
di rilevanza architettonica o ambientale,  ovvero  la  necessita'  di
predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal  regolamento,
che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze; 
    f) motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi  di
natura  tecnica,  compresa  la   valutazione   sull'opportunita'   di
ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee,  se  la
prestazione  riguarda  la  progettazione  di  lavori  di  particolare
rilevanza    sotto    il    profilo    architettonico,    ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico; 
    g) coordina e verifica la  predisposizione  dei  bandi  di  gara,
nonche' il successivo svolgimento delle relative procedure;  verifica
l'effettiva possibilita' di svolgere all'interno dell'amministrazione
le diverse fasi della progettazione  senza  l'ausilio  di  consulenze
esterne; 
    h) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori  e
accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g)
giustificano   l'affidamento   dell'incarico   a   soggetti   esterni
all'amministrazione aggiudicatrice; 
    i)  trasmette   agli   organi   competenti   dell'amministrazione
aggiudicatrice,  sentito/sentita  il  direttore/la   direttrice   dei
lavori,  la  proposta  del   coordinatore/della   coordinatrice   per
l'esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l'allontanamento
del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori  autonomi
dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto. 
  7. Il comune e la comunita'  comprensoriale  si  dotano,  nei  modi
previsti dal proprio ordinamento e dall'ordinamento  dei  comuni,  di
forme  e  metodi  di  organizzazione  per  le  procedure   negoziate,
l'individuazione  dell'operatore  economico,  la  definizione   della
procedura  e  l'autorita'  di  gara.  L'organizzazione  deve   essere
garantita da un/una  progettista,  un  direttore/una  direttrice  dei
lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza, da  un  coordinatore
unico/una coordinatrice unica che  assume  i  compiti  attribuiti  al
responsabile unico del procedimento,  e  dal/dalla  responsabile  del
procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
e successive modifiche.