Art. 7 
 
                  Programmazione dell'esecuzione di 
                lavori, servizi e forniture pubblici 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano il programma annuale
degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture
accessorie, relativi ai settori edilizia pubblica, strade, sanita'  e
ambiente, esclusi i lavori di manutenzione. 
  2. Nel programma sono inseriti opere, lavori, servizi  e  forniture
pubblici per  i  quali  siano  state  approvate  dall'amministrazione
aggiudicatrice le caratteristiche tecniche ai sensi dell'articolo  8,
comma 1. 
  3. Il programma di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori,  dei
servizi  e  delle  forniture  per  settore,  il   piano   finanziario
complessivo e per settore e i presumibili tempi di  attuazione  degli
interventi. Il programma puo' essere oggetto di revisione. 
  4. L'approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale
a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza  e  indifferibilita'
degli stessi. 
  5.  Nei  casi  di  interventi  urgenti  ovvero  in  quelli  in  cui
intervengono  esigenze  straordinarie  o   imprevedibili   o   eventi
calamitosi,  nonche'  nei  casi  di  modifiche  dipendenti  da  nuove
disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma
possono essere derogate.