Art. 7 Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici 1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai settori edilizia pubblica, strade, sanita' e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione. 2. Nel programma sono inseriti opere, lavori, servizi e forniture pubblici per i quali siano state approvate dall'amministrazione aggiudicatrice le caratteristiche tecniche ai sensi dell'articolo 8, comma 1. 3. Il programma di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture per settore, il piano finanziario complessivo e per settore e i presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il programma puo' essere oggetto di revisione. 4. L'approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e indifferibilita' degli stessi. 5. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonche' nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma possono essere derogate.