(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 23 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Visto l'art. 75, l'art. 117, quarto comma, e l'art. 123 della Costituzione; Visto l'art. 75 dello statuto; Vista le legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto); Considerato quanto segue: 1. La vigente legge regionale n. 62/2007 prevede che tra il decreto di indizione, da parte del Presidente della giunta regionale, e la data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non meno di centottanta giorni; questo termine appare particolarmente ampio, in grado di contribuire a determinare eccessivi ritardi nello svolgimento della consultazione referendaria rispetto al momento in cui e' stata esercitata la relativa iniziativa. 2. La previsione di un unico periodo temporale per lo svolgimento del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un vincolo che puo' aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento dello stesso. 3. Appare quindi necessario modificare la legge regionale n. 62/2007 stabilendo che i centottanta giorni attualmente previsti costituiscano, non piu' il termine minimo che deve intercorrere tra il decreto d'indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo, bensi' il termine massimo entro il quale la consultazione deve necessariamente aver luogo. 4. Appare altresi' necessario introdurre un ulteriore arco temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere le consultazioni referendarie e di abbreviare a quindici giorni il termine a disposizione del Presidente della giunta regionale per indire i referendum. 5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa, e' necessario, pertanto, disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Indizione del referendum. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 62/2007 1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «entro quindici giorni».