(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                     della Regione Toscana n. 56 
                        del 23 dicembre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis); 
 
  Visto l'art. 75, l'art. 117,  quarto  comma,  e  l'art.  123  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 75 dello statuto; 
  Vista le legge regionale 23 novembre 2007, n.  62  (Disciplina  dei
referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. La vigente legge regionale n. 62/2007 prevede che tra il decreto
di indizione, da parte del Presidente della giunta  regionale,  e  la
data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non
meno di centottanta giorni;  questo  termine  appare  particolarmente
ampio, in grado di contribuire a determinare eccessivi ritardi  nello
svolgimento della consultazione referendaria rispetto al  momento  in
cui e' stata esercitata la relativa iniziativa. 
  2. La previsione di un unico periodo temporale per  lo  svolgimento
del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un
vincolo che puo' aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento
dello stesso. 
  3. Appare  quindi  necessario  modificare  la  legge  regionale  n.
62/2007 stabilendo che  i  centottanta  giorni  attualmente  previsti
costituiscano, non piu' il termine minimo che deve  intercorrere  tra
il decreto d'indizione e lo svolgimento  del  referendum  abrogativo,
bensi' il termine  massimo  entro  il  quale  la  consultazione  deve
necessariamente aver luogo. 
  4.  Appare  altresi'  necessario  introdurre  un   ulteriore   arco
temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere
le consultazioni referendarie e di abbreviare a  quindici  giorni  il
termine a disposizione del  Presidente  della  giunta  regionale  per
indire i referendum. 
  5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si  applicano  alle
fasi non concluse dei procedimenti referendari in  corso  al  momento
dell'entrata  in  vigore  della  stessa,  e'  necessario,   pertanto,
disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla  data  di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Indizione del referendum. Modifiche all'art. 13 
                  della legge regionale n. 62/2007 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 23 novembre  2007,
n.  62  (Disciplina   dei   referendum   regionali   previsti   dalla
Costituzione e dallo statuto), le parole: «entro trenta giorni»  sono
sostituite dalla seguenti: «entro quindici giorni».