Allegato 
 
Regolamento  recante  modifiche   al   Regolamento   concernente   la
  concessione  di  finanziamenti  a  favore   delle   Amministrazione
  comunali del  Friuli  Venezia  Giulia,  dei  Centri  di  assistenza
  tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e  dei  soggetti
  promotori per la creazione di  centri  commerciali  naturali  e  di
  centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47,
  della legge regionale 11  agosto  2011,  n.  11  (Assestamento  del
  bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011  -  2013
  ai sensi dell'articolo 34 della legge  regionale  21/2007)  emanato
  con Decreto del Presidente della Regione n. 218/2011 
 
    (Omissis) 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento  dispone  le  necessarie  modifiche  e
integrazioni  al   «Regolamento   concernente   la   concessione   di
finanziamenti a favore  delle  Amministrazione  comunali  del  Friuli
Venezia  Giulia,  dei  Centri  di  assistenza  tecnica  alle  imprese
commerciali  (CAT)  autorizzati  e  dei  soggetti  promotori  per  la
creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi
dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale  11
agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio  2011  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34  della
legge regionale 21/2007)», emanato con Decreto del  Presidente  della
Regione 12 settembre 2011, n.  218/Pres.,  al  fine  dell'adeguamento
alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista  dal
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013. 
 
                               Art. 2. 
 
 
            Modifiche dell'articolo 4 del DPReg. 218/2011 
 
    1. All'articolo  4  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione
218/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
        «4. I finanziamenti a favore degli enti  con  caratteristiche
di impresa sono concessi in osservanza  delle  condizioni  prescritte
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18  dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,
pubblicato in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013. 
        5.  Ai  sensi  dell'articolo  3  del  regolamento   (UE)   n.
1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi  a
una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica, cosi'  come
definita dall'allegato A, non puo' superare i 200 mila euro nell'arco
di tre esercizi finanziari. L'importo  complessivo  degli  aiuti  «de
minimis» concessi a  una  medesima  impresa  ovvero  a  una  medesima
impresa unica attiva nel settore del trasporto di merci su strada non
puo' superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»; 
      b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Ai  fini  della  verifica  del  rispetto  dei  limiti
previsti al comma 5, la concessione dell'incentivo e' subordinata  al
rilascio di una dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',
attestante gli aiuti «de minimis» ricevuti da  una  medesima  impresa
ovvero da una medesima impresa  unica  nel  corso  dei  due  esercizi
finanziari  precedenti  e  nell'esercizio   finanziario   in   corso,
comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.»; 
      c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con  aiuti  di
Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di  Stato
relativi alla stessa misura di  finanziamento  del  rischio  se  tale
cumulo  comporta  il   superamento   dell'intensita'   di   aiuto   o
dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati  fissati,  per  le  specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria
o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis»
che non sono concessi per specifici costi ammissibili o  non  sono  a
essi imputabili possono essere cumulati  con  altri  aiuti  di  Stato
concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una
decisione adottata dalla Commissione.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
            Modifica dell'articolo 5 del DPReg. 218/2011 
 
    1. All'articolo  5  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione
218/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. I soggetti di cui all'articolo 1  presentano  le  domande
dirette all'ottenimento dei finanziamenti entro il 30 giugno di  ogni
anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio,  nel
rispetto della normativa fiscale, con le seguenti modalita': 
          a) per via telematica tramite posta elettronica certificata
se Amministrazioni comunali, CAT o  soggetti  promotori  iscritti  al
Registro Imprese della CCIAA; 
          b)  mediante  consegna  a  mano  o  trasmissione  per   via
telematica tramite posta  elettronica  certificata  (P.E.C.),  ovvero
mediante invio per posta  ordinaria  o  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  se  soggetti  promotori  non   iscritti   al   Registro
Imprese.»; 
      b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  le  domande  di
finanziamento sono presentate alla Regione dalle Unioni  territoriali
intercomunali per conto dei Comuni di riferimento, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 48 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina  della  finanza  locale  del  Friuli  Venezia  Giulia,
nonche' modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).» 
 
                               Art. 4. 
 
 
            Modifica dell'articolo 6 del DPReg. 218/2011 
 
    1. Al comma 6 dell'articolo 6 del Decreto  del  Presidente  della
Regione 218/2011 le  parole:  «Servizio  commercio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio». 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Modifica dell'articolo 7 del DPReg. 218/2011 
 
    1. All'articolo  7  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione
218/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera b) del comma 1 le parole: «Servizio  commercio»
sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente  in  materia  di
commercio»; 
      b) al comma 2 le parole: «Servizio commercio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio». 
 
                               Art. 6. 
 
 
            Modifica dell'articolo 8 del DPReg. 218/2011 
 
    1. All'articolo  8  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione
218/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole: «, pena la revoca del  finanziamento,»
sono soppresse  e  dopo  le  parole:  «finanziamento  medesimo»  sono
aggiunte le seguenti  parole:  «fermo  restando,  per  i  beneficiari
iscritti al Registro Imprese, l'obbligo previsto dal comma 1, lettera
b), dell'articolo 32-bis della legge regionale 7/2000.»; 
      b)  al  comma  2  le  parole:   «Direzione   centrale   lavoro,
formazione, commercio e  pari  opportunita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. In  caso  di  violazione  del  rispetto  del  vincolo  di
destinazione da parte delle Amministrazioni comunali e  dei  soggetti
promotori non iscritti  al  Registro  Imprese,  il  finanziamento  e'
revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale  7/2000.  La
violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dei  CAT  e  dei
soggetti  promotori  iscritti  al  Registro   Imprese   comporta   la
rideterminazione del finanziamento, ai sensi  dell'articolo  32  bis,
comma 6, della legge regionale 7/2000». 
 
                               Art. 7. 
 
 
            Aggiunta dell'Allegato A del DPReg. 218/2011 
 
    1. Al Decreto del Presidente della Regione 218/2011  e'  aggiunto
l'allegato A del presente regolamento. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
 
                             ---------- 
 
 
                                                           Allegato A 
                                            (Riferito all'articolo 7) 
 
             Aggiunta dell'Allegato A al DPReg. 218/2011 
 
 
                                                           Allegato A 
                        (Riferito all'articolo 4 del DPReg. 218/2011) 
 
 Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, 
                  del regolamento (UE) n. 1407/2013 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE)  n.
1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le
quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
      a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
      b)  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare   la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
      c)  un'impresa  ha  il  diritto  di   esercitare   un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
      d) un'impresa azionista o socia di un'altra  impresa  controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
    Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  al
comma 1, lettere da a) a d), per il  tramite  di  una  o  piu'  altre
imprese sono anch'esse considerate impresa unica. 
 
                                   Visto: il Presidente: Serracchiani