Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazione comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 218/2011 (Omissis) Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazione comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)», emanato con Decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 218/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013. Art. 2. Modifiche dell'articolo 4 del DPReg. 218/2011 1. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. I finanziamenti a favore degli enti con caratteristiche di impresa sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013. 5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica, cosi' come definita dall'allegato A, non puo' superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica attiva nel settore del trasporto di merci su strada non puo' superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 5, la concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante gli aiuti «de minimis» ricevuti da una medesima impresa ovvero da una medesima impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.». Art. 3. Modifica dell'articolo 5 del DPReg. 218/2011 1. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'articolo 1 presentano le domande dirette all'ottenimento dei finanziamenti entro il 30 giugno di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio, nel rispetto della normativa fiscale, con le seguenti modalita': a) per via telematica tramite posta elettronica certificata se Amministrazioni comunali, CAT o soggetti promotori iscritti al Registro Imprese della CCIAA; b) mediante consegna a mano o trasmissione per via telematica tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero mediante invio per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, se soggetti promotori non iscritti al Registro Imprese.»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le domande di finanziamento sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).» Art. 4. Modifica dell'articolo 6 del DPReg. 218/2011 1. Al comma 6 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 le parole: «Servizio commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio». Art. 5. Modifica dell'articolo 7 del DPReg. 218/2011 1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1 le parole: «Servizio commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio»; b) al comma 2 le parole: «Servizio commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio». Art. 6. Modifica dell'articolo 8 del DPReg. 218/2011 1. All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «, pena la revoca del finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «finanziamento medesimo» sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando, per i beneficiari iscritti al Registro Imprese, l'obbligo previsto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 32-bis della legge regionale 7/2000.»; b) al comma 2 le parole: «Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunita'» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di violazione del rispetto del vincolo di destinazione da parte delle Amministrazioni comunali e dei soggetti promotori non iscritti al Registro Imprese, il finanziamento e' revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dei CAT e dei soggetti promotori iscritti al Registro Imprese comporta la rideterminazione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000». Art. 7. Aggiunta dell'Allegato A del DPReg. 218/2011 1. Al Decreto del Presidente della Regione 218/2011 e' aggiunto l'allegato A del presente regolamento. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. ---------- Allegato A (Riferito all'articolo 7) Aggiunta dell'Allegato A al DPReg. 218/2011 Allegato A (Riferito all'articolo 4 del DPReg. 218/2011) Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d), per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica. Visto: il Presidente: Serracchiani