Art. 11 
 
                       Disposizioni contabili 
 
  1. Il comune di Campiglia Cervo: 
    a)  approva  il  bilancio  di  previsione  entro  novanta  giorni
dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di  proroga
disposto con  decreto  del  Ministero  dell'interno  ai  sensi  della
normativa statale vigente; 
    b)  ai  fini  dell'applicazione   dell'art.   163   del   decreto
legislativo 267/2000 per stanziamenti  dell'anno  precedente,  assume
come riferimento la sommatoria delle risorse  stanziate  nei  bilanci
approvati dai Comuni estinti; 
    c) approva il rendiconto  di  bilancio  dei  Comuni  estinti,  se
questi non  hanno  gia'  provveduto,  e  subentra  negli  adempimenti
relativi  alle  certificazioni  del  patto  di  stabilita'  e   delle
dichiarazioni fiscali. 
  2. Il comune di  Campiglia  Cervo  puo'  utilizzare  i  margini  di
indebitamento  eventualmente  consentiti  ad  uno  solo  dei   Comuni
originari  e  nei  limiti  degli  stessi  anche  nel  caso   in   cui
dall'unificazione dei bilanci non risultino  spazi  di  indebitamento
per il nuovo Comune.