Art. 12 
 
Modificazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: 
    «5. I piani di gestione forestale aziendale devono  corrispondere
ai principi della gestione forestale sostenibile e  di  miglioramento
dei patrimoni silvo-pastorali e devono essere coerenti con il PFM. Se
riguardano zone ricadenti  nei  parchi  e  in  aree  protette  devono
attenersi alle misure di conservazione previste.».