Art. 12 Modificazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Il comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: «5. I piani di gestione forestale aziendale devono corrispondere ai principi della gestione forestale sostenibile e di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali e devono essere coerenti con il PFM. Se riguardano zone ricadenti nei parchi e in aree protette devono attenersi alle misure di conservazione previste.».