Art. 14 Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita dalla seguente: «c) possono integrare, ai fini della programmazione degli interventi, le indagini e gli indirizzi contenuti nel PFM.».