Art. 14 
 
Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 85 della  legge  provinciale
sulle foreste e sulla protezione  della  natura  2007  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «c)  possono  integrare,  ai  fini  della  programmazione   degli
interventi, le indagini e gli indirizzi contenuti nel PFM.».