Art. 18 Modificazioni dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 1. Dopo il comma 1 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «1-bis. Il regolamento previsto dal comma 1 puo' individuare le disposizioni forestali che si applicano nelle aree soggette ai piani di gestione forestale aziendale e ai piani semplificati di coltivazione ai sensi dell'art. 57 solo per quanto non diversamente stabilito dai piani stessi.». 2. Le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono abrogate. 3. Il comma 3 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di realizzazione degli interventi e delle attivita' indicati dal comma 2, lettera a), previsti dai piani disciplinati dall'art. 57, e' presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, anche in deroga all'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992). Alla SCIA e' allegato un progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato.».