Art. 18 
 
Modificazioni dell'articolo 98 della legge provinciale sulle  foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'art.  98  della  legge  provinciale  sulle
foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il regolamento previsto dal comma 1 puo'  individuare  le
disposizioni forestali che si applicano nelle aree soggette ai  piani
di  gestione  forestale  aziendale  e  ai   piani   semplificati   di
coltivazione ai sensi dell'art. 57 solo per quanto  non  diversamente
stabilito dai piani stessi.». 
  2. Le lettere c), d) ed e) del comma 2  dell'art.  98  della  legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura  2007  sono
abrogate. 
  3. Il comma 3 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Nel caso di realizzazione degli interventi e delle  attivita'
indicati dal comma 2, lettera a),  previsti  dai  piani  disciplinati
dall'art. 57, e' presentata la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA), secondo quanto previsto dal regolamento di  cui  al
comma 1, anche in deroga  all'art.  23  della  legge  provinciale  30
novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa
1992). Alla SCIA e' allegato un progetto  di  taglio  redatto  da  un
tecnico abilitato.».