Art. 20 
 
Modificazioni dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste
                e sulla protezione della natura 2007 
 
  1. Dopo la lettera  a)  del  comma  6  dell'art.  106  della  legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione  della  natura  2007  e'
inserita la seguente: 
    «a-bis) i criteri in base ai quali i soggetti previsti dai  commi
2 e 3 possono suddividere le zone di vigilanza in zone di custodia;». 
  2. Nel comma 7 dell'art. 106 della legge provinciale sulle  foreste
e sulla protezione  della  natura  2007  le  parole:  «agli  enti  di
custodia» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti  previsti  dai
commi 2 e 3». 
  3. Nel comma 8 dell'art. 106 della legge provinciale sulle  foreste
e  sulla  protezione  della  natura  2007  dopo   le   parole:   «Con
deliberazione la Giunta provinciale» sono inserite  le  seguenti:  «,
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali,».